Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1986, n. 1032
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Gli Atti compiuti dall'autorità giudiziaria in un precedente processo possono sempre essere utilizzati, come prova indiziaria in altro processo, anche nei confronti di parti rimaste estranee al primo, a condizione che il giudice assoggetti le risultanze di tali Atti ad autonomo e rigoroso vaglio critico e che sia riconosciuto alle parti la possibilità di controdedurre sui medesimi. ( V 3981/84, mass n 435954; ( V 809/83, mass n 425558; ( V 6346/81, mass n 417138; ( V 3835/80, mass n 407681).*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in un giudizio di separazione personale, nel concetto di reddito goduto dai coniugi vanno ricompresi non solo gli utili in denaro, ma anche le altre utilità suscettibili di valutazione economica, come gli aiuti di vario genere (alloggio, contributi al vitto ecc.) forniti al coniuge con carattere di stabilità dal proprio genitore. ( Conf 5632/82, mass n 423408; ( Conf 5446/81, mass n 416156; ( Conf 5516/78, mass n 395301).*
Il potere del giudice istruttore di richiedere, ex art. 213 cod. proc. civ., le informazioni scritte relative ad Atti e documenti dell'amministrazione, comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni orali o scritte di assistenti sociali, già in precedenza svolte nell'Esercizio delle loro pubbliche funzioni, quando esse - come nel caso del giudizio di separazione dei coniugi in ordine ai provvedimenti sull'affidamento dei figli minori - si rivelino pertinenti all'oggetto del processo medesimo. Tali relazioni, vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica. ( V 2999/82, mass n 420918, sulla prima parte; ( V 391/78, mass n 391325).*
Sul provvedimento
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Il potere del giudice istruttore di richiedere, ex art. 213 cod. proc. civ., le informazioni scritte relative ad Atti e documenti dell'amministrazione, comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni