Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/12/2021, n. 39778

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/12/2021, n. 39778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39778
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 4681/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO con ordinanza nr. 334/2021, depositata P11/01/2021 nella causa tra: ANNA MARIA VIGNONE;
- ricorrente non costituita in questa fase -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE;
- resistente non costituita in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere C M;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale T B, che ha chiesto affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario. Ric. 2021 n. 4681 Se.z. Un. - ud. 28-09-2021 1

Fatti di causa

1. Con D.M. 3 febbraio 1992 il Ministero delle Finanze aveva bandito un concorso interno per la copertura di numerosi posti (n. 746, poi elevato a n. 1343) di funzionario tributario (ottava qualifica funzionale) ammettendo, poi, a partecipare a tale concorso anche alcuni dipendenti che non erano in possesso del requisito consistente nell'aver prestato servizio per almeno cinque anni nella settima qualifica.

2. Il TAR del Lazio, adito da alcuni lavoratori, con sentenza n. 185 del 17.2.1995, aveva annullato il bando nella parte in cui aveva escluso i concorrenti ricorrenti dalla partecipazione al concorso ma la decisione era stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2798 del 30.5.2005. 3. L'Amministrazione aveva tuttavia ritenuto di riesaminare la situazione alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza del TAR ed aveva incluso nella graduatoria non solo i ricorrenti ma anche gli altri candidati che si trovavano nella medesima situazione. A seguito di ciò A M V era risultata non più vincitrice.

4. L'atto di approvazione della graduatoria del 24.6.1996 aveva formato oggetto di plurime impugnazioni da parte di candidati che, come la Vignone, erano stati sopravanzati da altri non in possesso del requisito di partecipazione dei cinque anni di servizio effettivo nella VII qualifica funzionale.

5. Tale graduatoria era stata, quindi, annullata dal

TAR

Lazio che, con sentenze nn. 3672, 3673, 3679, 10251 del 2000, ne aveva dichiarato l'illegittimità perché i dipendenti privi del requisito di partecipazione al concorso (cinque anni continuativi di servizio nella VII qualifica, alla data del 31.12.1990) non avrebbero potuto partecipare alla prova selettiva.

6. In ottemperanza alle suddette sentenze il Commissario 'ad acta' aveva provveduto a stilare una nuova graduatoria, dalla quale erano stati depennati i vincitori privi del requisito sopra indicato e nella quale erano stati invece inseriti, al loro posto, i candidati collocati in posizione utile per effetto della riformulazione della graduatoria, con decorrenza dal 2.9.1996. 7. In tale nuova graduatoria, approvata con determinazione in data 6 febbraio 2004, era stata collocata, tra gli altri anche A M V, la quale si era rivolta al giudice del lavoro per ottenere, a titolo risarcitorio, le differenze retributive che avrebbe percepito Ric. 2021 n. 4681 Se.z. Un. - ud. 28-09-2021 2 ove l'Amministrazione le avesse riconosciuto PVIII qualifica fin dal 2.9.1996 (data di pubblicazione della graduatoria successivamente annullata e riformulata) e i danni da perdita di chances.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi