Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 13348
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASTELLI FRANCESCO nato a Boscoreale il 14/11/1966 avverso il decreto del 04/05/2022 della Corte di Appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere E C;Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 5 maggio 2021 il Tribunale di Firenze ha disposto la misura di prevenzione della confisca nei confronti di F R. 2. F R ha, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione. 3. Il RASTELLI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 4 maggio 2022, con il quale la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello da lui avanzato. 4. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 127 cod. proc. pen. e 10 e 27 d.lgs. 159/2011 e la conseguente violazione del principio di immutabilità del giudice. Secondo il ricorrente il collegio che, all'esito dell'udienza del 4 maggio 2022, ha emesso il decreto di rigetto dell'appello proposto dal RASTELLI sarebbe composto diversamente rispetto a quello innanzi al quale, alla precedente udienza del 9 febbraio 2022, il Procuratore generale aveva prodotto documentazione e la difesa aveva rassegnato le proprie conclusioni. La difesa ha, inoltre, rimarcato che, all'udienza del 4 maggio 2022, non è stata rinnovata la fase della discussione e che, di conseguenza, il decreto è stato emesso in violazione del principio di immutabilità del giudice. 5. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 10 e 27 d.lgs. 159/2011 e la nullità del decreto per carenza assoluta di motivazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare, in modo meramente reiterativo ed apodittico, le argomentazioni del Tribunale, senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di appello. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente lamentava l'insussistenza del requisito della pericolosità qualificata e la sopravvenuta assoluzione del RASTELLI nel procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Pistoia. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, valutato e confutato le censure difensive inerenti alla liceità delle provviste impiegate dal RASTELLI per gli investimenti avviati dal 2002 ed alla mancanza del requisito della sproporzione tra i redditi leciti del ricorrente ed il patrimonio accertato dagli inquirenti.
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