Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2020, n. 7090

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In tema di pensione di anzianità, la deroga all'innalzamento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004, come modificato dalla l. n. 247 del 2007, si applica quando sia stato autorizzato il versamento della contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, senza che abbia rilievo la data dei relativi versamenti, trattandosi di deroga volta a tutelare i soggetti che abbiano acquisito i requisiti pensionistici facendosi carico personalmente di eseguire il pagamento dei contributi e che, a causa delle modifiche normative introdotte, si verrebbero a trovare nella impossibilità di accedere al pensionamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2020, n. 7090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7090
Data del deposito : 12 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

T 7090/20 11 MAR 2020 AULA 'B' I 12 MAR. 2020 G I D E T N E S E - U Oggetto L REPUBBLICA ITALIANA O B E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E - E N CASSAZIONE R.G.N. 27432/2014 LA CORTE SUPREMA DI O J Cron.7090SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MNA - Presidente -Ud. 04/12/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27432-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 80078750587, in persona del legale SOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA 2019 PATTERI;
3952

- ricorrente -

contro

ON NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avversO la sentenza n. 1027/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/08/2014;
r.g.n. 515/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LUIGI CALIULO;
udito l'Avvocato PAOLO BOER per delega verbale Avvocato AMOS ANDREONI. Rg n. 27432/2014 Udienza del 4.12.2019 RITENUTO IN FATTO 1. La signora NA OR adiva il Tribunale di Bologna esponendo di essere stata assicurata presso l'INPS e di aver ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria in data 30 dicembre 1972;
di essere stata in seguito iscritta alla gestione previdenziale INPDAP in qualità di insegnante;
di avere richiesto in data 11 luglio 2008 la costituzione presso l'INPS di un'unica posizione assicurativa ai sensi della I. n. 332 del 1958 e di aver presentato domanda per l'accesso alla pensione di anzianità con decorrenza dal primo gennaio 2009, avendo compiuto l'età di 57 anni nel secondo trimestre del 2008. 2. L'Inps riconosceva la pensione di anzianità, ma con

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