Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2004, n. 11153
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In tema di dimissioni del lavoratore, deve escludersi la rilevanza dell'errore nel quale il lavoratore stesso sia incorso in ordine, non già alla natura o agli effetti dell'atto di dimissioni, ma alla normativa previdenziale applicabile e alla conseguente possibilità di conseguire, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico, giacché trattasi di errore sul motivo che può condurre all'annullamento del negozio solo nei casi in cui la legge ad esso attribuisca rilievo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato D A L R, difeso dagli avvocati CONCETTA MRRARI, LORETO SEVERINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
F FCIO, elettivamente domiciliato in ROM VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato C V, che lo difende unitamente all'avvocato p L B, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 81/01 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 09/02/01 - R.G.N. 1439/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. L T M;
udito l'Avvocato MRRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. U D A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con sentenza del 9 febbraio 2001 il Tribunale di Bergamo confermava la statuizione resa dal locale Pretore del lavoro n. 755 del 1999, con cui era stata dichiarata la invalidità delle dimissioni presentate all'Ente Poste da F Ferruccio nel novembre 1994, con conseguente diritto dello stesso alla riammissione in servizio ed alle retribuzioni maturate dal 7 giugno 1995 in poi. Il Tribunale rilevava che la fattispecie doveva essere inclusa nello schema dell'errore in cui il lavoratore era incorso, avendo presentato le dimissioni, convinto di avere diritto al ricongiungimento dei periodi assicurativi, e quindi alla maturazione della pensione. Si trattava di errore di diritto che era essenziale, non solo soggettivamente in quanto determinante il consenso costituente Tunica ragione delle dimissioni, ma anche oggettivamente stante la stretta connessione tra queste ed il contratto di lavoro. L'errore era altresì riconoscibile alla impiegata Nespoli che era addetta alla gestione ed amministrazione del personale, che aveva ricevuto la domanda di ricongiunzione e che aveva anche avuto diversi contatti telefonici con il Ministero e con la direzione di Roma del personale. Le dimissioni dovevano quindi essere annullate con conseguente ripristino de iure del rapporto.
Avverso detta sentenza la spa Poste Italiane propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resiste il Fiorina con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa