Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/03/2018, n. 05790
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20596-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n. 9265/2017 depositata 1'8/8/2017 nella causa tra: TEDESCHINI RITA, TEDESCHINI ORIETTA, PAGANELLI MARIA PIA, TEDESCHINI CLAUDIO, TEDESCHINI FERNANDA, TEDESCHINI FLAVIA, TEDESCHINI PIERLUIGI, nella qualità di eredi di T L e T C;- ricorrenti non costituitisi in questa fase - contro COMUNE DI ROMA (ora Roma Capitale);- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2018 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F S, il quale chiede che la Corte di cassazione a Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. Con atto pubblico del 14 luglio 1983 L e C T cedettero al Comune di Roma, a titolo gratuito, un'area della superficie di metri quadrati 28.077 in località Fioranello, sottoponendo la cessione alla condizione sospensiva costituita dall'adozione, da parte del Comune, di una variante di Piano regolatore generale relativa al territorio dell'undicesima Circoscrizione. Il Comune non adottò la variante di P.R.G. di cui sopra né provvide a formalizzare l'atto deliberativo di accettazione della cessione gratuita dell'area. In data 6 febbraio 2001 L e C T inviarono una diffida al Comune di Roma, assegnandogli il termine di centottanta giorni per portare a termine il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione della variante di P.R.G., invitando in alternativa l'Amministrazione a stipulare un atto di retrocessione del terreno. Scaduto il termine suddetto senza alcuna risposta, L e C T convennero in giudizio il Comune, davanti al Tribunale ordinario di Roma, chiedendo che fosse accertato il mancato avveramento della condizione sospensiva e che, di Ric. 2017 n. 20596 sez. SU - ud. 13-02-2018 -2- conseguenza, fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione dell'area. Con sentenza n. 35374 del 2003 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la materia fosse da devolvere al giudice amministrativo. 2. La causa è stata riassunta davanti al TAR per il Lazio dagli eredi Claudio, Orietta, Fernanda, Rita, Flavia, Pierluigi Tedeschini e Maria Pia Paganelli. Con ordinanza dell'8 agosto 2017 il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato il giudice amministrativo, dopo aver riassunto le ragioni della pronuncia declinatoria del Tribunale ordinario, che essa risaliva ad un periodo in cui era vigente l'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e poi inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, declaratoria della illegittimità della norma nella parte in cui devolveva al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti - anziché i soli atti e provvedimenti - assunti dalle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia. Ciò premesso, il TAR ha rilevato che il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ. non opera quando la norma che attribuisce la giurisdizione sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Nella specie, la domanda proposta dai ricorrenti era finalizzata a «fare accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nell'atto di cessione gratuita»;tale azione, quindi, dovendo essere ricondotta ad un mero comportamento della P.A., costituito dall'inerzia nell'adozione della variante di P.R.G., non era riconducibile in alcun Ric. 2017 n. 20596 sez. SU - ud. 13-02-2018 -3- modo all'esercizio di un pubblico potere, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
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