Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/1979, n. 90

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Le controversie relative a rapporto di Agenzia seguono il rito speciale del lavoro, quando i rapporti medesimi si concretizzano in prestazione d'opera continuata e prevalentemente personale, mentre restano invece soggette al rito ordinario le controversie relative a rapporti di Agenzia e di rappresentanza nei quali assumano prevalenza, rispetto all'attivita personale dei soggetti, le prestazioni lavorative dei loro collaboratori ovvero l'entita del capitale investito. ( Conf 2118/76, mass n 380932; ( Conf 1795/76, mass n 380575; ( Conf 2967/75, mass n 277056).*

Il giudizio sull'indispensabilita dell'acquisizione di documenti in appello, a norma dell'art 437 cod proc civ (nuovo testo), e rimesso alla valutazione del giudice del merito, sulla base di una visione globale del materiale probatorio e della relativa incidenza sulla decisione.*

L'art 1742 cod civ considera oggetto dell'attivita dell'agente la conclusione di contratti in una zona determinata, senza alcun riferimento al luogo in cui tali contratti debbono poi essere eseguiti. Ha pertanto diritto alla provvigione l'agente che ha concluso contratti nella zona a lui assegnata, anche se gli stessi sono poi stati eseguiti al di fuori della sua zona esclusiva.*

Agli effetti dell'interruzione della prescrizione e valido ogni atto che manifesti comunque la chiara volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento di tale efficacia dell'atto e indagine di mero fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione.*

Affermata l'esistenza del contratto di Agenzia, non puo disconoscersi quel requisito essenziale del contratto, costituito dal compenso dovuto all'agente ed a carico del preponente, dal momento che l'assolvimento dell'incarico a titolo gratuito non puo dar luogo a un contratto di Agenzia. ( V 191/71, mass n 349589).*

Avverso l'errore di calcolo da cui e viziata la sentenza di merito non e proponibile il ricorso per Cassazione, ma il procedimento di correzione a norma dell'art 287 cod proc civ che puo essere promosso, anche dopo la presentazione del ricorso, con l'istanza al giudice di merito.*

La differenza fra la fattispecie prevista dall'art 360 n 5 cod proc civ (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) e quella disciplinata dall'art 395 n 4 stesso codice (se la sentenza e l'effetto di un errore di fatto risultante dagli Atti o documenti di causa) va ravvisata nel fatto che la prima concerne un errore di apprezzamento delle risultanze processuali (errore di giudizio), laddove la seconda consiste in un'inesatta percezione, da parte del giudice, di una circostanza ritenuta per certa, ma che risulta diversa dagli Atti del processo (errore di fatto). In quest'ultima ipotesi, pertanto, poiche il rimedio apprestato dall'ordinamento e costituito dalla revocazione, e inammissibile il ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. ( V 2772/69, mass n 342496).*

Poiche il giudice nella modificazione della formula del giuramento decisorio, non puo interferire nell'Esercizio del potere dispositivo della parte, che si esplica nel deferimento e nella formulazione del giuramento, l'omesso intervento del giudice nella formulazione medesima non e censurabile in Sede di legittimita, cosi come la statuizione concernente l'idoneita della formula a decidere totalmente o parzialmente la causa se non per vizio logico o giuridico. ( V 3580/76, mass n 382331; ( V 1919/76, mass n 380715).*

Nel contratto di Agenzia, ove la provvigione spettante all'agente non sia determinata o determinabile, il giudice deve fissarla a norma dell'art 1374 cod civ che stabilisce una serie di fonti integratrici e cioe le norme suppletive di legge, le norme suppletive consuetudinarie e l'equita. Pertanto, trattandosi di fonti ordinate nel senso che solo la Mancanza dell'una legittima il ricorso alla successiva, esattamente il giudice determina la provvigione equitativamente ove, in Mancanza di norme di legge, la parte che allega l'esistenza dell'uso o della consuetudine non abbia adempiuto al proprio Onere di dimostrarne l'esistenza, non essendo compito del giudice averne conoscenza d'ufficio. ( V 3533/72, mass n 361482; ( V 1823/72, mass n 358827).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/1979, n. 90
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 90
Data del deposito : 8 gennaio 1979

Testo completo

Poiche il giudice nella modificazione della formula del giuramento decisorio, non puo interferire nell'Esercizio del potere dispositivo della parte, che
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