Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2022, n. 00225

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2022, n. 00225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00225
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CIRO nato a NAPOLI il 10/09/1958 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del PG dott. L C che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza presentata in data 23 settembre 2020, tramite il difensore di fiducia, C R ha chiesto al Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire, previo annullamento o modifica del provvedimento di cumulo delle pene disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro in data 4 febbraio 2020, con il quale era stata determinata la pena da eseguire in anni 39, mesi 11 e giorni 28 di reclusione, con decorrenza dal 2 marzo 2015. 2. Con ordinanza depositata in data 17 maggio 2021 il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, osservando che la determinazione della pena da eseguire era stata compiuta, procedendo a successivi cumuli parziali, dando corretta applicazione alla relativa normativa processuale.

3. Il difensore di C R ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata violazione della legge penale in quanto, a fronte di una determinazione della pena da scontare individuata dal provvedimento di cumulo adottato nel 2014 in anni 27, mesi 7 e giorni 29 di reclusione, con decorrenza dal 6.11.2007, i successivi provvedimenti, adottati in ragione della sopravvenienza di due condanne alla pena complessiva pena di anni tre e mesi due di reclusione, avevano determinato un residuo di pena da scontare ben maggiore rispetto all'entità delle condanne sopravvenute. Il pubblico ministero, infatti, aveva illegittimamente proceduto allo scioglimento dei cumuli già adottati, aveva tenuto conto di condanne già espiate e non aveva correttamente applicato la normativa sul cumulo giuridico delle pene.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò disposto annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. Con l'originaria istanza, e l'impugnazione dell'ordinanza che l'ha respinta, la difesa denuncia la illegittimità, sotto diversi profili, del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti da eseguire adottato in data 4 febbraio 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. Il provvedimento del pubblico ministero, indicate le sentenze di condanna pronunciate nei confronti di C R, le relative pene inflitte e la data di consumazione dei reati, ha individuato i periodi di carcerazione già sofferta dal condannato e i provvedimenti con i quali era stato già riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata. A fronte di una pluralità di periodi di detenzione e di reati commessi, il provvedimento ha quindi proceduto alla formazione di una serie di così detti cumuli parziali, prendendo come riferimento la data di inizio di ciascun periodo di detenzione (nella specie: 29 maggio 1989, 19 maggio 1990, 22 agosto 1991, 8 luglio 1992, 10 luglio 1996, 6 novembre 2007 e 2 marzo 2015) e indicando le pene inflitte per reati commessi sino alla data di riferimento di ciascun cumulo. Tenuto conto, poi, di ciascun periodo di detenzione già espiata, il provvedimento ha indicato il periodo di pena residua da espiare con riferimento, rispettivamente, a ciascun cumulo parziale (nella specie: sette anni, cinque mesi, giorni ventitre di reclusione;
ventinove anni, mesi tre, giorni undici di reclusione;
cinque anni, sette mesi di reclusione;
nulla;
quattro anni, quattro mesi, due giorni di reclusione ed C 1.309,87 di multa;
quattro anni, nove mesi di reclusione ed C 1.000 di multa;
sei mesi di reclusione). Il pubblico ministero ha, quindi, proceduto al cumulo delle pene da eseguire risultanti da ciascun cumulo parziale, ottenendo così la complessiva pena, da eseguire, di anni cinquantuno, mesi undici e giorni sei di reclusione ed C 2.039,87 di multa. Il provvedimento indica ulteriori periodi di carcerazione, da detrarre dal residuo del primo cumulo parziale (giorni 28 di reclusione) e dal secondo cumulo parziale (dal 14 giugno 1997 al 12 febbraio 2001: tre anni, sette mesi, ventotto giorni;
dal 6 novembre 2007 al 1° marzo 2015: sette anni, tre mesi, 26 giorni), complessivamente, dunque, 10 anni, 11 mesi, 24 giorni di reclusione. Inoltre, viene indicato il periodo di giorni 315 di liberazione anticipata da detrarre dal secondo cumulo parziale. Dal cumulo materiale delle pene da eseguire, già indicato, è stato quindi detratto il complessivo periodo di pena espiata, da ultimo indicato, (in complessivo, tenuto conto della liberazione anticipata, undici anni, undici mesi e otto giorni di reclusione), determinando "La pena finale residua di: Anni 39, mesi 11, giorni 28 di reclusione — euro '2.309,87 multa" con decorrenza dal 2 marzo 2015, data dell'ultimo arresto. Infine, si è tenuto conto dell'ulteriore periodo, per giorni 855, di liberazione anticipata già riconosciuta e si è determinato il fine pena al 26 ottobre 2052. 2. A norma dell'art. 663 cod. proc. pen., la determinazione della pena da eseguirsi, cui il pubblico ministero è tenuto "Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi", va compiuta "in osservanza delle norme sul concorso di pene", e dunque, come stabilisce l'art. 80 cod. pen., a norma degli artt. 72-79 cod. pen. In particolare, trattandosi nel caso in esame di una pluralità di condanne a pene detentive temporanee e pecuniarie della stessa specie, vanno applicati gli artt. 73, 76 e 78 cod. pen. La disciplina normativa esprime il principio della necessaria unificazione delle pene concorrenti, principio che ha la sua ratio nel principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (Sez. 1, n. 16461 del 16/03/2005, Coraci, Rv. 231580) e che è derogabile, mediante il così detto scioglimento del cumulo, solo in casi determinati e solo in funzione del principio del favor rei (Corte costituzionale, sentenza n. 361/1994). Vanno compiute, ai fini del procedimento in esame, due precisazioni.
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