Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2023, n. 22294
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Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.
In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20526/2021 Numero sezionale 2135/2023 Numero di raccolta generale 22294/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO – TARDIVA ASSUNZIONE. COSTITUZIONE IN MORA – AZIONE Composta da GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO DEL PREGRESSO DIRITTO ALL'ASSUNZIONE – SUFFICIENZA - DANNO DA TARDIVA ASSUNZIONE – ALLEGAZIONE - PROVA – RISULTANZE ANTONIO MANNA - Presidente - TRIBUTARIE - RILEVANZA. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - R.G.N. 20526/2021 CATERINA MAROTTA - Consigliere - Cron. IRENE TRICOMI - Consigliere - PU – 19/4/2023 ROBERTO BELLE' - Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20526/2021 R.G. proposto da DELLA MORTE DOMENICA, DE FAZIO MARIA, rappresentate e difese dall'Avv. CARMINE MEDICI, domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono domiciliati;
- controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3691/2020, depositata il 15.1.2021, NRG 2262/2018. Numero registro generale 20526/2021 Numero sezionale 2135/2023 Numero di raccolta generale 22294/2023 Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero con le quali è stata Data pubblicazione 25/07/2023 chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Le odierne ricorrenti hanno agito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il risarcimento del danno da tardiva assunzione, facendo presente che, con sentenza passata in giudicato, era stato accertato il loro diritto all'assunzione per effetto dello scorrimento di una preesistente graduatoria e che, ciononostante, l'assunzione era seguita soltanto dopo alcuni mesi dal rigetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il loro diritto e dunque a distanza di anni.
2. La Corte territoriale, in ordine logico, ha ritenuto che la notifica del ricorso per l'accertamento del diritto all'assunzione, di cui al pregresso giudizio, non potesse essere inteso come costituzione in mora utile a determinare il ritardo colpevole nell'inadempimento e poi, richiamando l'orientamento di legittimità in materia, ha rilevato che nel ricorso introduttivo non era stato allegato lo stato di disoccupazione o di occupazione a peggiori condizioni che starebbe alla base del diritto al risarcimento.
3. CA LL RT e IA De ZI hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso delle parti pubbliche. Le ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione 2 di 9 Numero registro generale 20526/2021 Numero sezionale 2135/2023 Numero di raccolta generale 22294/2023 all'art. 360 n. 5 c.p.c., ed error in iudicando ed è sviluppato Data pubblicazione 25/07/2023 evidenziando come l'istruttoria di causa si fosse svolta coerentemente con i principi di cui alla giurisprudenza di legittimità, essendo stato addotto un danno corrispondente alla retribuzioni perdute ed essendosi prodotti, con le note difensive di primo grado, i documenti (dichiarazioni fiscali) attraverso cui comprovare l'assetto reddituale di quanto percepito negli anni di riferimento. Il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione degli art. 1207 e 1217 c.c., nonché sempre degli art. 1218 e 1223 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed error in iudicando per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che l'azione svolta davanti al Tribunale di Roma, da cui era derivato il giudicato rispetto al diritto all'assunzione, integrasse gli estremi della messa in mora ai fini del risarcimento del danno per il lavoratore indebitamente non assunto.
2. Il collegio ritiene la fondatezza di entrambi i motivi addotti.
3. Iniziando in ordine logico giuridico dal secondo di essi, si rileva che, in punto di fatto, risulta che le ricorrenti agirono in precedente giudizio, poi risoltosi in loro favore, per l'accertamento del diritto all'assunzione e per la declaratoria dell'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di procedere alla loro assunzione. Secondo la Corte territoriale, in tale situazione, la notifica del ricorso riguardante il primo giudizio non poteva ad un tempo significare anche costituzione in mora rispetto alla ritardata assunzione e ai danni ad essa consequenziali, sicché si sarebbe resa necessaria una successiva offerta della prestazione.
3.1 L'assunto è errato. L'azione per