Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2023, n. 31522

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Sentenza
1 giugno 2023
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1 giugno 2023

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Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad accordo telefonico per l'acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell'ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2023, n. 31522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31522
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 1522-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 982/2023 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente - UP 01/06/2023- EUGENIA SERRAO R.G.N. 2184/2023 MARIAROSARIA BRUNO LOREDANA MICCICHE' FABIO ANTEZZA Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EK AD nato il [...]; avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato RAMPINO COSIMO DAMIANO del foro di LECCE, in difesa di EK AD, anche in sostituzione del codifensore l'avvocato FLORA GIOVANNI MARIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede che venga dichiarata la prescrizione;
Ө RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di AD EK per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite i difensori di fiducia, ha proposto ricorso fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel rigettare la dedotta nullità per essere la vocatio in iudicium dell'imputato in primo grado intervenuta mediante notifica al difensore di ufficio quale domiciliatario dell'indagato (in forza di sua dichiarazione), nato in [...] e senza l'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Ciò, peraltro, nonostante il mancato assenso del difensore domiciliatario previsto dall'art. 164, comma 4-bis, cod. proc. pen., ancorché comma introdotto successivamente alla detta vocatio (con I. 23 giugno 2017, n. 103).

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, nel ritenere sussistente la competenza in capo al Tribunale di EN pur trattandosi di contestazione, a carico del prevenuto, di detenzione di stupefacente che avrebbe avuto inizio a OD (con conseguente applicabilità dell'art. 8 cod. proc. pen). Ne sarebbe dunque conseguita l'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 9 cod. proc. pen., sull'assunta contestazione di un acquisto di stupefacente, conclusosi in luogo imprecisato, seguito dal trasporto dello stesso, con conseguente violazione, peraltro, del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omologato la massima esperenziale per cui chi partecipa alla fase di ritiro dello stupefacente acquistato avrebbe anche partecipato all'atto di acquisto. La Corte, peraltro, prosegue il ricorrente con il quarto motivo, avrebbe errato nel riconoscere in capo all'imputato una responsabilità concorsuale per il solo fatto di essersi trovato a bordo di una delle tre vetture che hanno eseguito la «staffetta» ovvero il «falso scopo>> al fine di depistare le forze dell'ordine durante l'attività di trasporto da OD a EN dei 10 kg di stupefacente. Non si darebbe conto, in sostanza, di quale sarebbe stata la portata agevolatrice della condotta consapevolmente tenuta dall'imputato che, comunque, come dedotto con il quinto motivo, il giudice di merito apoditticamente non avrebbe sussunto nell'opera di minima importanza, 2 di cui all'art. 114 cod. pen., da valutarsi in ragione del rilievo della stessa sul risultato finale dell'impresa criminosa.

2.4. Con il sesto motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla commisurazione giudiziale della pena, determinata non nel limite edittale ma nel doppio di esso, senza considerare, anche ai fini della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, la minima importanza dell'opera dell'imputato nell'economia della fattispecie, la sua incensuratezza e la condotta susseguente al reato di soggetto che ha conseguito un titolo di studio.

3. Le pareti hanno discusso e concluso nel termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, che si appunta sulla vocatio in iudicium in primo grado, non si confronta con la

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