Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/06/2019, n. 15570
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18354-2017 proposto da: t», PUGLISI ANTONIO, Attivamente domiciliato in ROMA , VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato P F1_,I,I, rappresentato c difeso dall'avvocato L P;\N;- ricorrente -contro SI,RGIO TACCHINI INTERNATIONAL SRL IN LIQUIDAZIONI ;- intimata - avverso la sentenza n. 1107/2017 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 18/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. M D M. RILEVATO CHE 1. — P A ricorre per quattro mezzi, nei confronti di Sergio Tacchini International S.r.l. in liquidazione, contro la sentenza del 18 maggio 2017 con cui la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Novara che lo aveva condannato al pagamento, in favore della società, della somma di f, 55.925,10, per aver compiuto, quale accomandante di i‘ncama S.a.s. di Bertucci Maria & C., atti di gestione di quest'ultima società, con conseguente decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità di cui all'articolo 2320 c.c.. 2. — Sergio Tacchini International S.r.l. in liquidazione non ha spiegato difese. CONSIDERATO CHE 3. — Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 38 e 104 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numeri 2-3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, senza che fosse comprensibile la motivazione addotta, laddove la Corte territoriale aveva posto l'accento sulla mancata contestazione della competenza per territorio in relazione a tutti i fori alternativamente configurabili. Il secondo motivo denuncia violazione ed omessa applicazione degli articoli 102 c.p.c. nonché falsa applicazione degli articoli 2320, Ric. 2017 n. 18354 sez. M1 - ud. 28-02-2019 -2- 9318 e 2291 c.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di Ancama S.a.s. di Bertucci Maria & C., nonché della stessa Bertucci. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 101 e 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver pronunciato condanna nei suoi confronti al pagamento della somma di C 55.925,10, portata da un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della società e del suo accomandatario, all'esito di un giudizio al quale egli era rimasto estraneo. Il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 2320 e 2313 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver fondato la decisione adottata quasi esclusivamente sulle mai/ intercorse tra il ricorrente e la società originaria attrice, in assenza di una lettura critica delle medesime e della valutazione del contesto all'interno delle quali le stesse erano state inviate, nonché sulle dichiarazioni della B che non corrispondevano a verità ma si giustificavano con i difficili rapporti esistenti tra i coniugi e con l'intento della stessa B di allontanare da sé ogni responsabilità. RITENUTO CHE 4. — Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata. 5. — Il ricorso è inammissibile. Ric. 2017 n. 18354 sez. MI - ud. 28-02-2019 -3- 5.1. — f_;inammissibile il primo motivo. . Il giudice di merito ha confermato la reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale osservando, tra l'altro, che il P non aveva contestato la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori alternativamente possibili. Tale statuizione è perfettamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la disciplina dettata dall'articolo 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli articoli 18, 19 e 20, con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (tra le tante Cass. n. 21769/2016). Va da sé che la censura è inammissibile sia in applicazione dell'articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., sia per non avere il ricorrente identificato la ratio decidendi, avendo egli ammesso di non aver compreso il riferimento svolto dal giudice di merito all'esigenza di contestare il radicamento della competenza presso il giudice adito sotto tutti i possibili profili concorrenti. 5.2. —È inammissibile il secondo motivo. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario osservando che la controversia aveva ad oggetto l'assunzione da parte del P della responsabilità illimitata per violazione del divieto di ingerenza nella gestione della società Ric. 2017 n. 18354 sez. M1 - ud. 28-02-2019 -4- imposto agli accomandanti, sicché non si versava in caso di decisione tale da non poter essere pronunciata se non nei confronti di più parti. Affermazione, quella che precede, anch'essa conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sussistenza di un rapporto unico con pluralità di parti, riconducibile alla previsione dell'articolo 102 c.p.c., è questione di diritto sostanziale, che va risolva, volta a volta, stabilendo quando la sentenza sarebbe inutiliter data se resa in assenza di alcune delle parti «in confronto» delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata: ricorre o meno, allora, una situazione di litisconsorzio necessario a seconda dell'utilità che può derivare dalla pronuncia qualora il giudizio si svolga in assenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nel rapporto (Cass., Sez. Un.,13 novembre 2013, n. 25454). Sicché del tutto correttamente la corte d'appello ha escluso che la condanna del P potesse essere reputata inutiliter data. .‘ fronte di ciò il ricorrente si è limitato a sostenere, senza spiegare il perché, che l'esclusione della limitazione di responsabilità in capo all'accomandante avrebbe «rileran:za interna alla società» e sarebbe idonea a modificare, non si sa come, «gli equilibri societari>>: considerazioni, quelle così svolte, del tutto irrilevanti al fine di dimostrare l'inutilità della sentenza pronunciata nei confronti del solo Pugli s i. 5.3. — Il terzo motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha evidenziato, in conformità a quanto già stabilito dal giudice di primo grado, che il decreto richiesto ed ottenuto dalla società creditrice era stato pronunciato nei soli confronti della società debitrice e della B, sicché era infondata l'eccezione del Ric. 2017 n. 18354 sez. M1 - ud. 28-02-2019 -5- P di violazione del principio del ne bis in idem, eccezione svolta sulla premessa che la pretesa non spiegata nei suoi confronti in sede monitoria non potesse essere fatta valere altrove. In questa sede il P ha prospettato una questione totalmente nuova, e come tale inammissibile, dolendosi della circostanza che il giudice abbia confermato la condanna, a suo carico, al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo menzionato. Ciò esime di evidenziare, ulteriormente, che il decreto ingiuntivo è stato utilizzato dal giudice di merito quale prova atipica utile alla quantificazione della somma dovuta dal P alla società creditrice, sicché l'inammissibilità discende ulteriormente dalla circostanza che egli neppure in questo caso ha identificato la ratio detidendi posta a sostegno della sentenza impugnata.
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