Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2024, n. 28049
Sentenza
14 giugno 2024
Sentenza
14 giugno 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di delitti contro il patrimonio, l'esimente di cui all'art. 649, cod. pen., avendo natura di causa di esclusione della punibilità in senso stretto e non di causa di esclusione della colpevolezza, non risulta applicabile, in via analogica, al convivente "more uxorio".
Sul provvedimento
Testo completo
28049 .24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. n. 1104/2024 sez. PU - 14/06/2024 R.G.N. 13221/2024 Composta da: SERGIO BELTRANI - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI LUIGI AGOSTINACCHIO Relatore - MASSIMO PERROTTI GIUSEPPE MARRA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UE TO JO nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE PARTE CIVILE: NC IA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. PAOLA PALMA del foro di Udine, che, riportandosi al ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29/11/2023 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone emessa il 20/10/2020, appellata dall'imputato MI ER OA, ha rideterminato la fine inflitta a seguito della condanna di costui per il reato di truffa, in danno della convivente, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; ha confermato altresì le statuizioni in favore della costituita parte civile. la 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., sussistendo i presupposti della convivenza di fatto con la persona offesa.
3. Il ricorso non merita accoglimento per infondatezza del motivo. In realtà, la motivazione della sentenza impugnata perviene alla conclusione secondo cui la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 cod. pen. non si estende al convivente more uxorio, sulla base di una giurisprudenza (Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, G., Rv. 267367) da ritenersi superata da una più ampia riflessione sulla questione da parte delle sezioni unite;
indirizzo pure richiamato dalla corte territoriale che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. pen. nella parte in cui non estende la causa di non punibilità da essa prevista ai rapporti di convivenza (Sez. 5, n. 37873 del 23/05/2019, Maurini, Rv. 277757; in motivazione la Corte aveva evidenziato che l'introduzione, da parte del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, dell'art. 574-bis cod. pen. e del comma 1-bis all'art. 649 cod. pen. rendeva palese