Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/04/2020, n. 07642
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13408-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI NAPOLI, con ordinanza del 11/4/2019 nella causa (r.g.n.26934/2018) tra: COMUNE di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Sindaco pro tempore;- attore non costituitosi in questa fase - contro Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Campania Bonifiche s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore. - convenuti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2020 dal Consigliere R C;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, in camera di Consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. Rilevato che: la Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza n.3343/2018 del 9 luglio 2018, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo devoluta al giudice ordinario la vertenza promossa dal Comune di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della Campania Bonifiche s.r.l. (concessionario per la riscossione per conto del Consorzio di Bonifica Inferiore del Volturno), in quanto il soggetto ingiunto (non avente proprietà nel perimetro consortile) si era limitato ad utilizzare i canali consortili come recapito dei propri scarichi;dopo la regolare traslacio judici, alla prima udienza di trattazione, il secondo giudice (Tribunale di Napoli, decima sezione civile) denunciava questione di giurisdizione, che definiva con ordinanza del 11 aprile 2019, in forza della quale, rilevato che, nel caso di specie, il presupposto contributivo, alla luce della legge Regione Campania n.4/2013, risiedeva, esclusivamente, nella circostanza di fatto di utilizzare, giusta la previsione di legge e secondo i criteri di quantificazione approntati dal Consorzio nel piano Ric. 2019 n.13408 sez. SU - ud. 14-01-2020 -2- di classifica, i canali di bonifica come recapito di scarico, da un lato sospendeva il procedimento e, dall'altra, sollevava regolamento d'ufficio della controversia che riteneva devoluta alla giurisdizione tributaria;il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-ter cod.proc. civ., sulle conclusioni scritte del Pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Considerato che: 1 il giudizio di merito, secondo quanto riportato dall'ordinanza denunciante il conflitto di giurisdizione, riguarda il contributo di scarico delle acque meteoriche nei canali consortili dovuto da soggetto (il Comune) non avente proprietà nel perimetro consortile;2 in materia, queste Sezioni Unite (ordinanza n.4309 del 20 febbraio 2017) hanno ribadito quanto già statuito in precedenza (ordinanze n.ri 7101 del 29 marzo 2011 e 7178 del 26 marzo 2014) e, cioè, che occorre distinguere fra contributi obbligatoriamente dovuti dai proprietari dei fondi riconnpresi nel perimetro consortile e contributi dovuti da coloro che, pur non avendo alcuna proprietà nell'anzidetto perimetro, utilizzano ugualmente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni. Mentre le controversie sui primi vanno ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, quelle sui secondi vanno devolute alla cognizione del giudice ordinario, stante la "prevalenza della (loro) natura negoziale, resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo" per l'utilizzo dei canali;la normativa regionale di riferimento (art.6, I.r. Marche n.13/1993) legge regionale prevedeva infatti, in quel caso, che il predetto corrispettivo, "univocamente definito come canone", venisse determinato mediante "l'obbligatoria Ric. 2019 n.13408 sez. SU - ud. 14-01-2020 -3- stipula di una convenzione", ovverosia sulla base di "uno schema chiaramente negoziale di obbligazione", che, oltre ad essere del tutto distinta da quella gravante sui proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile, trova(va) origine e fonte primaria in una convenzione tra il Consorzio e il gestore del servizio idrico integrato;3 il Tribunale di Napoli ha rilevato, per discostarsi da tali pronunce e ritenere sussistente la giurisdizione del giudice tributario, la diversità della normativa regionale di riferimento, nei casi esaminati da queste Sezioni Unite, rispetto a quella della presente controversia. Secondo quel Giudice, infatti, la legge Regione Campania n.6/2016, nel modificare l'art.13, comma 4, della legge Regione Campania n.4/2003, ripristinava, in caso di mancata stipula della convenzione, quella imposizione unilaterale che trova la propria fonte nella legge, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al Giudice tributario, al quale spetta, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.n.31 dicembre 1992 n.546, come novellato dall'art.12, comma 2, della legge 31 dicembre 2001 n.448, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie...;4 la controversia sub iudice riguarda, come già detto, contributi consortili dovuti per gli anni dal 2008 al 2016, per cui il riferimento alla legge regionale n.6/2016 operato dal Tribunale di Napoli, al fine di qualificare come tributo il canone dovuto al consorzio di bonifica dall'ente territoriale, in mancanza di stipula di apposita convenzione, è privo di rilevanza, sicuramente, per i contributi dovuti per gli anni antecedenti al 2016, per i quali possono trovare pacifica applicazione i principi gia statuiti e sopra riportati;5 sotto la rubrica "Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi", infatti, l'art. 13 del testo originario della legge regionale n. 4 del 2003 prevedeva: «i soggetti gestori del servizio idrico integratodi cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, Ric. 2019 n.13408 sez. SU - ud. 14-01-2020 -4- nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione.»;6 la legge regionale delineava, dunque, uno schema chiaramente negoziale di obbligazione: il contributo consortile dovuto dai gestori del servizio idrico integrato è definito canone, termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria, e questo è determinato in base a convenzioni e, nel caso in cui non fosse stata stipulata la convenzione era prevista la nomina di un commissario ad acta;7 la soluzione -come, peraltro, già statuito, in relazione ad analogo conflitto di giurisdizione sollevato dallo stesso Tribunale di Napoli, da questa Corte a sezioni unite con ordinanza n.31760 del 5 dicembre 2019- non muta per i canoni dovuti dal 2016;
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