Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2014, n. 8272

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Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2014, n. 8272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8272
Data del deposito : 9 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. S G M - Consigliere -
Dott. R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27965-2010 proposto da:


IVECO SPA

01053960017, in persona del procuratore speciale Dott. S D, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VENEZIA

11, presso lo studio dell'avvocato D'E S (STUDIO LOVELLS), rappresentata e difesa dagli avvocati BACCIODIETA ANGELO, GIANI SABINA giusta procura speciale in calce;



- ricorrente -


contro


SICAR SRL

01154220725,

SICAR VEICOLI INDUSTRIALI SRL

04796680728,

SICAR RICAMBI SRL

04796700724,

VARAP SRL

00984030635;



- intimati -


Nonché da:


VARAP SRL IN LIQUIDAZIONE

00984030635, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dr. M G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA

2, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentata e difesa dall'avvocato M M giusta procura speciale a margine;

- ricorrente incidentale -
contro


IVECO SPA

01053960017,

SICAR SRL

01154220725,

SICAR VEICOLI INDUSTRIALI SRL

04796680728,

SICAR RICAMBI SRL

04796700724;



- intimati -


Nonché da:


SICAR SRL

01154220725,

SICAR RICAMBI SRL IN LIQUIDAZIONE

04796700724,

SICAR VEICOLI INDUSTRIALI SRL IN LIQUIDAZIONE

04796680728, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO D'IPPOLITO, GALGANO FRANCESCO giusta procura in calce;

- ricorrenti incidentali -
contro


VARAP SRL IN LIQUIDAZIONE

00984030635, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA

2, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato M M giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale notificato;

- controricorrenti all'incidentale -
e contro


IVECO SPA

01053960017;



- intimati -


avverso la sentenza n. 137/2007 della CORTE D'APPELLO DI BARI, depositata il 13/2/2009 R.G.N. 136/2007 e n. 1028/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/10/2010, R.G.N. 13/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l'Avvocato ANGELO BACCIODIETA;

udito l'Avvocato MAURIZIO MARCANTONIO;

udito l'Avvocato GUIDO MARIA POTTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE

Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelli incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.

1. La s.p.a. Iveco ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Sicar, la s.r.l. Sicar Veicoli Industriali e la s.r.l. Sicar Ricambi, nonché contro la s.r.l. Varap avverso la sentenza non definitiva del 13 febbraio 2009 e quella definitiva del 27 ottobre 2010, con le quali la Corte d'Appello di Bari ha provveduto su una controversia introdotta nel dicembre del 1998 dalle tre società Sicar contro essa ricorrente e la Varap, per ottenere dalle convenute in solido il risarcimento dei danni nella misura di allora ventisei miliardi di vecchie L..
Il risarcimento era stato richiesto con domanda proposta al Tribunale di Bari dalle società attrici - per quello che si legge nello "svolgimento del processo" della sentenza non definitiva, il cui testo è stato riprodotto nel ricorso in seno alla parte dedicata all'esposizione del fatto - in dipendenza della dedotta illegittimità del comportamento delle convenute "in relazione alla mancata definitiva realizzazione di un accordo diretto alla formalizzazione di un nuovo e più ampio rapporto di concessione Iveco".
p.

1.1. In particolare, sempre per quello che di seguito enuncia detta sentenza, nella citazione introduttiva del giudizio le tre Sicar avevano convenuto la Iveco s.p.a. e la Varap s.r.l. "chiedendone la condanna al pagamento in solido, al titolo risarcitorio, della somma di circa L. 26 miliardi" e, "a sostegno della domanda (proposta dalle società Sicar Veicoli Industriali Srl,

SICAR

Ricambi srl con la specificazione "ove occorresse") le attrici" avevano "dedotto l'illegittimo comportamento delle convenute in relazione alla mancata definitiva realizzazione di un accordo diretto alla formalizzazione di un nuovo e più ampio rapporto di concessione Iveco.". Quindi, "precisando i fatti storici fondanti la pretesa azionata, le attrici" avevano "dedotto che nel 1994 la Iveco" aveva imposto "alla Sicar srl (già concessionaria per la vendita di veicoli Iveco) di costituire un nuovo rapporto societario con la Varap srl (già concessionaria per la rivendita di ricambi Iveco) al fine di realizzare un'unica struttura "vendita e ricambi" tale da raggiungere l'obiettivo di un fatturato annuo di circa sessanta miliardi" e che "a tal fine" la Iveco aveva preteso "la costituzione di due nuove società (Sicar Veicoli Industriali srl, Sicar Ricambi srl) cui" avevano partecipato "in misura inversamente proporzionale, sia la Sicar srl, sia la Varap srl". Era stato, quindi, dedotto: che "in esecuzione dell'accordo la Sicar" aveva realizzato "due capannoni industriali, cui l'Iveco" aveva contribuito "in minima parte";
che "successivamente, contrariamente a quanto inizialmente stabilito, l'Iveco" aveva preteso "che tutte le attività venissero concentrate in un'unica società (la Sicar Veicoli Industriali srl);
che "nel giugno del 1997 il programma" era stato "sospeso dalla Iveco perché aveva appreso l'esistenza di una notevole esposizione debitoria della Varap" e quindi "la stessa Iveco, dopo aver abbandonato definitivamente il progetto, con lettera del 10.11.1997" aveva comunicato alla Sicar srl "il recesso dal mandato con preavviso di due anni.". Sulla base di tali deduzioni "stante l'illegittimo comportamento delle due convenute (concretizzatosi per la Iveco nell'aver imposto a Sicar di promuovere nuovi investimenti nell'ottica di un rapporto societario con la Varap di cui la stessa Iveco garantiva la stabilità economica, per la Varap nell'aver taciuto e simulato lo stato di dissesto in cui versava), le attrici formulavano "le pretese risarcitoria specificando le singole voci di danno". p.

2. Il Tribunale, nella costituzione delle convenute e nella proposizione in particolare da parte della Varap di domanda in via principale di risarcimento danni contro le attrici e la Iveco e, subordinatamente, nel caso di accertato diritto risarcitorio della Sicar Veicoli Industriali e della Sicar Ricambi, di annullamento degli atti di cessione di quote, nonché, nella memoria ai sensi dell'art. 180 c.p.c. di accertamento dell'inesistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla Iveco, all'esito di istruzione avvenuta con l'acquisizione di documenti, l'espletamento di prove per testi ed interrogatorio formale, nonché di una c.t.u., con sentenza del 2 gennaio 2007 così provvedeva, per quello che riporta sempre la sentenza non definitiva impugnata: dichiarava "l'inammissibilità della domanda della Varap diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito di quest'ultima nei confronti dell'Iveco", nonché, in ragione dell'eccepita connessione da parte della Iveco, "l'incompetenza territoriale con riferimento ad una delle domande proposte dalla Sicar srl nei confronti dell'Iveco (indicando come giudice competente il Tribunale di Torino". Dichiarava altresì "il difetto di legittimazione attiva delle società Sicar Veicoli Industriali srl e Sicar Ricambi srl", rigettava "le domande proposte dall'attrice contro la Varap", accoglieva "in parte la domanda attrice risarcitoria indirizzata nei confronti dell'Iveco, liquidando, a titolo di danno emergente, le somme di Euro 258.228,45 è di Euro 102.141,34, oltre interessi dalla domanda, nonché a titolo di lucro cessante, la somma di Euro 2.500.000 all'attualità". Accoglieva, inoltre "in parte la domanda risarcitoria della Varap nei confronti dell'Iveco, liquidando, a titolo di lucro cessante, la somma di Euro 2.500.000, calcolata all'attualità". Condannava l'Iveco e la Sicar srl al pagamento, in parti eguali, delle spese processuali in favore della Varap" ed infine "con riferimento alla causa tra Sicar ed Iveco" compensava "per due terzi le spese processuali, ponendo la residua parte a carico della seconda". p.

3. La sentenza del Tribunale veniva appellata in via principale dalla Iveco, nonché in via incidentale dalle tre società Sicar e dalla Varap.
p.

4. La sentenza non definitiva impugnata in questa sede ha così disposto testualmente nel suo dispositivo: "rigetta l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale e quella di nullità dell'appello incidentale delle tre società Sicar;
conferma la statuizione di inammissibilità della domanda della Varap nei confronti dell'Iveco, diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito della prima nei confronti della seconda;
conferma la statuizione di primo grado che ha dichiarato ammissibile la domanda risarcitoria indirizzata dalla Varap contro l'Iveco con la comparsa di costituzione in primo grado;
conferma la statuizione dichiarativa del difetto di legittimazione attiva delle società Sicar Veicoli Industriali e Sicar Ricambi;
rigetta le censure dell'Iveco contro la statuizione di primo grado che ha accertato l'esistenza del diritto al risarcimento dei danni da parte dell'Iveco, esercitato tanto dalla Sicar srl quanto dalla Varap srl;
rigetta l'appello incidentale della Sicar srl nella parte diretta a conseguire l'astensione della responsabilità risarcitoria anche alla Varap srl;
rigetta l'appello incidentale della Varap srl nella parte diretta a conseguire l'estensione della responsabilità risarcitoria anche alla Sicar srl;

conferma la statuizione di primo grado di liquidazione delle voci di danno emergente in favore della Sicar srl, rigettando al riguardo sia le relative censure dell'appello dell'Iveco, sia quelle sollevate dalla Sicar srl;
dispone, come la separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni concernenti la liquidazione della voce di danno lucro cessante".
p.

5. La sentenza definitiva a sua volta, in parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo alla determinazione del danno da lucro cessante, così provvedeva, come risulta dal suo dispositivo: "condanna la Iveco al pagamento, a titolo di risarcimento danni da lucro cessante, della somma di Euro 4.325.127,8 in favore della Sicar srl e della somma di Euro 1.853.626,2 in favore della Varap srl oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 1-1-2003 al soddisfo, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla Iveco in esecuzione parziale della sentenza di primo grado;
compensa le spese del primo grado tra la Sicar srl e la Varap srl e quelle del presente grado;
condanna la Iveco spa al pagamento in favore della Sicar e della Varap delle spese del presente grado, liquidandone, previa compensazione delle stesse tra le parti in ragione di un terzo, rispettivamente in Euro 120.000,00 in favore della Sicar ed in Euro 100.000,00 in favore della Varap, oltre spese forfettarie e accessori;
conferma del resto il provvedimento sulle spese di cui alla sentenza impugnata". p.

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