Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2012, n. 10137

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile, deve sussistere un rapporto di servizio tra l'agente e l'Amministrazione, sia esso organico o di fatto, ma in nessun caso esso può discendere dal rapporto civilistico tra il privato percettore di contributi pubblici e altro ente, pure privato, che in forza di detto rapporto si sia assunta la responsabilità ex art. 38 cod. civ. di far fronte alle obbligazioni gravanti sul primo (fattispecie in tema di contributi pubblici erogati a enti privati costituenti emanazione della CGIL Sicilia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2012, n. 10137
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10137
Data del deposito : 20 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di sez. -
Dott. D'

ALONZO

Michele - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CGIL CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - SEDE REGIONALE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SAN PANTALEO

3, presso lo studio dell'avvocato A F M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGIOLINI VITTORIO, CUNIBERTI MARCO, per delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;



- controricorrenti -


e contro
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimata -
avverso la sentenza n. 153/2011 della CORTE CONTI - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - PALERMO, depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l'Avvocato Vittorio ANGIOLINI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2009, il Procuratore regionale siciliano contabile conveniva la

CGIL

Sicilia, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 104.461,09 oltre accessori in favore dell'Assessorato regionale al lavoro per contributi indebiti erogati a favore di presunti suoi Enti di emanazione (ECAP).
Il primo giudice ha assolto la

CGIL

Sicilia, ritenendo che ECAP fosse una associazione autonoma, anche se con organi eteronominati, e poi sviluppatasi per germinazione di altre associazioni. La Corte dei Conti, in sede di appello, con sentenza del 26.5.2011, ha accolto l'impugnazione del P.G.;
dopo aver ricostruito la storia e l'evoluzione delle predette associazioni, oltre ad aver esaminato la documentazione concernente i rapporti, anche dal punto di vista economico finanziario con la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi