Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2010, n. 4061

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2010, n. 4061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4061
Data del deposito : 22 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R A, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Ferrari n. 4, nello studio dell?avv. C S che, con l?avv. GUERRA Massimo P.G. da Verona, lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
R.A.S. - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA? s.p.a., con sede in Milano, Corso Italia n. 23, in persona dei legali rappresentanti, dirigenti della societa? dr. A L A e avv. P E, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Muzio Clementi n. 48, presso l?avv. R M, che rappresenta e difende la societa? con l?avv. C F G di Milano, per procura speciale per notar Altiero Fontana di Milano, Rep. n. 106.212, del 7 luglio 2004;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d?appello di Milano, n. 33 04 del 1 ottobre - 2 dicembre 2003, notificata il 15 aprile 2004;

Udita, all?udienza del 12 gennaio 2010, la relazione del Cons. Dott. F F;

sentiti l?avv. Donatone, per delega dell?avv. Roma e il P.G. Dott. IANNELLI Domenico, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 maggio 2001, accoglieva l?opposizione di Adelino R al decreto ingiuntivo dell?allora Pretore della stessa citta? per il pagamento alla s.p.a. Riunione adriatica di sicurta? (da ora R.A.S.) di L.

4.709.800 oltre a L. 12.000.000 a titolo di spese giudiziarie dovute dalla s.r.l. R di cui l?opponente era socio, in forza della sentenza n. 9786/93 del medesimo tribunale, rimasta ineseguita. Il tribunale affermava che il credito di R.A.S. era prescritto ai sensi dell?art. 2949 c.c. per effetto della mancata interruzione di essa, dovendosi ritenere inesistente la notifica della citata sentenza del 1993, erroneamente avvenuta presso la sede della societa?, gia? estinta per la cancellazione dal registro delle imprese verificatasi nel 1985;
nella sentenza di primo grado si affermava pure che il R era privo di legittimazione passiva, sia perche? la condanna era stata pronunciata nei confronti della societa? e non del socio, sia perche? questo non poteva essere evocato in causa senza previa escussione del patrimonio societario. La Corte d?appello di Milano, con sentenza del 2 dicembre 2003, ha accolto l?appello di R.A.S. e in riforma della pronuncia di primo grado ha respinto l?opposizione del R, osservando che la cancellazione della societa? dal registro delle imprese non ne determinava l?estinzione ai sensi dell?art. 2456 c.c., nel testo vigente prima della riforma delle societa? di capitali fino a quando permanessero rapporti di debito e credito di essa. La cancellazione aveva infatti mero valore dichiarativo e dava luogo ad una presunzione di estinzione che poteva vincersi dimostrando la pendenza di rapporti giuridici non esauriti nonostante la chiusura delle operazioni di liquidazione. Pertanto la notificazione della sentenza n. 9786 del 2003 del Tribunale di Milano, effettuata in data 11 marzo 1994 presso la sede sociale e a mani della figlia del R, che rivestiva la qualita? di liquidatore della stessa societa?, era valida, perche?, sino alla estinzione della societa?, ogni notificazione poteva farsi al legale rappresentante, cioe? al liquidatore. Tale notificazione valida aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione del credito vantato da R.A.S. nei confronti della s.r.l. R, e inoltre trovava applicazione nel caso la prescrizione decennale e non quella quinquennale dell?art.2949 c.c., non essendo relativa a diritti nascenti da rapporti
societari ma da un ordinario rapporto di debito e credito che la societa? aveva contratto con la R.A.S. identico ad ogni altra obbligazione di qualsiasi soggetto.
Il credito non era scaduto ne? per la somma di lire dodici milioni relativa alle spese di lite liquidate dalla sentenza n. 9786 del 25 ottobre 1993, cui era seguito il decreto ingiuntivo notificato al R il 30 aprile 1998 ne? per il credito in linea capitale di L. 4.709.800, per il quale vi era stata una prima messa in mora della societa? il 29 maggio 1984, risultante dalla richiamata sentenza cui era seguita la citazione che aveva introdotto il giudizio sospensivo della prescrizione, concluso da detta decisione passata in giudicato il 14 aprile 1994, con la conseguenza che, anche per tale parte del credito, non vi era stata prescrizione alcuna.
Sussisteva la legittimazione passiva del R in ragione del disposto dell?art. 2456 c.c. che consentiva ai creditori di agire nei confronti dei soci dopo la cancellazione della societa? dal registro delle imprese, nei limiti di quanto avessero percepito in sede di liquidazione;
tali azioni, quella nei confronti dei liquidatori che avessero omesso il pagamento per colpa e quella nei confronti della societa?, sempre ammissibile, erano autonome e la scelta tra esse era rimessa al creditore, sicche? le stesse dovevano ritenersi tra loro concorrenti.
L?azione nei confronti del socio non era subordinata alla preventiva escussione del patrimonio sociale, perche? tale requisito non era chiesto dalla legge e perche? l?avvenuta distribuzione del patrimonio sociale avrebbe reso tale requisito privo di senso sul piano logico prima che giuridico. L?obbligazione del socio era solidale con quella della societa?, con la conseguenza che doveva applicarsi l?art. 1310 c.c. e la interruzione della prescrizione nei confronti della
societa? per la notifica della sentenza n. 9786 del 1993, giovava anche alla R.A.S. nei confronti del R, ai sensi della norma citata. Per la cassazione di tale sentenza del 2 dicembre 2003, notificata al difensore domiciliatario del R in data 15 aprile 2004, lo stesso ha proposto ricorso articolato in sei motivi e notificato il 4 giugno 2004 e la R.A.S. si e? difesa con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso del R denuncia difetto e contraddittorieta? della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell?art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione dell?art. 2456 c.c. previgente, per avere la Corte di merito erroneamente affermato
il valore dichiarativo della cancellazione della societa? dal registro delle imprese di cui a tale ultima norma, concludendo nel senso che la iscrizione della cancellazione stessa non comporterebbe la estinzione automatica ma una presunzione semplice di estinzione, in contraddizione con la tesi dichiarativa, anche perche? non appare dalla pronuncia impugnata in base a quali elementi detta presunzione debba nel caso ritenersi superata.
Il ricorrente, in base alla norma che ha sostituito l?art. 2456 c.c., cioe? all?art. 2495 c.c. novellato con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, art. 4 (riforma delle societa? di capitali e cooperative) e alle
interpretazioni di tale nuovo articolo gia? date in piu? decisioni di questa Corte e rifacendosi alle linee emergenti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 2000, sostiene che la cancellazione della societa? dal registro delle imprese ne determina comunque l?estinzione, con conseguente mancanza dell?effetto interruttivo della prescrizione del credito azionato, dalla notifica della sentenza a base degli obblighi di pagamento avutasi nel 1994 alla societa? gia? cancellata dal registro delle imprese sin dal 1985. 1.2. Strettamente collegato al primo e? il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell?art. 145 c.p.c. e delle altre norme in tema di notificazione della citazione, dovendosi negare la validita?
della notifica della sentenza n. 9786/93 presso la sede della societa? gia? estinta, genericamente avvenuta in persona del suo legale rappresentante.
Anche a ritenere ancora esistente la societa?, la notificazione andava fatta in persona del liquidatore, nella residenza di questo;

la Corte d?appello ha comunque errato nel ritenere che la notifica a mani della figlia del R fosse valida, dato che il semplice rapporto di parentela che precede non era idoneo a far presumere la conoscenza dell?atto notificato al suo destinatario, dovendosi effettuare presso la sede legale della societa?, con il rito degli irreperibili.
Ai due motivi la controricorrente replica insistendo nel valore dichiarativo della cancellazione e richiamando la giurisprudenza della Corte suprema anche recente in tale senso, per la quale la presunzione di estinzione e? superata dalla stessa esistenza del rapporto azionato in questa sede, con conseguente validita? della notifica alla societa? affermata dalla Corte di merito per l?effetto interruttivo di essa. La questione proposta nei due motivi e? quindi quella della efficacia della cancellazione della societa? di capitali e della sua eventuale estinzione, con conseguente perdita della capacita? processuale sopravvenuta, in relazione ai rapporti in sospeso e non definiti, ovvero se tale capacita? debba permanere nei medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione, con conseguente effetto estensivo della domanda di pagamento e della sentenza di condanna notificata alla societa? dopo la cancellazione e della domanda nei confronti del socio di questa o dei liquidatori, per il permanere della legittimazione passiva di questi ultimi.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt.2456, 2946, 1310 c.c. perche? l?obbligazione del socio non e?
solidale con quella della societa?;
nella specie le obbligazioni verso il creditore del socio o del liquidatore, nel caso di colpa di quest?ultimo, sono sussidiarie o alternative e non solidali con quella della societa?, altrimenti il socio rischierebbe di subire una doppia azione, sia come socio proprietario di una parte del patrimonio sociale che come percettore di una quota di esso a lui resa in sede di liquidazione.

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