Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 34647
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24534/2017 R.G. proposto da C M, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F M e B M, elettivamente domiciliata in Roma, in via G.B. Vico n. 31, presso lo studio degli avv.ti E S e N B;- ricorrente -contro I.C.O.R. s.r.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A D V e A C, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma in via Pelagio Primo n. 10;- controricorrenti.- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 638/2017;(iy(tpl-1- udita la relazione svolta dal Consigliere A M;viste le conclusioni del PM dott. G.Fichera, che ha chiesto dichiararsi i primi due motivi del ricorso inammissibili e di rigettare il terzo in quanto infondato. n FATTI DI CAUSA 1. La I.C.O.R. srl ottenne il decreto ingiuntivo n. 439 del 1992 nei confronti dell'odierna ricorrente, di R G, Z R, Z G, Z G G, V S e C M E, per la somma di lire 257.481.259 (Euro 132.977,97), oltre interessi nella misura del 25% a far tempo dal 9.4. 1989 al saldo, a titolo di residuo della maggiore somma di lire 589.109.328 (Euro 302.700,21) pattuita dalle parti con contratto di appalto del 7.11.1987, avente ad oggetto lavori di riparazione dell'immobile, sito in Buccini e costituito in condominio UMI, 7/a, ex lege n. 219 del 1981. Avverso il prefato decreto venne opposta opposizione, sia dal condominio che dai singoli condomini innanzi indicati. 2.Con sentenza n. 188/2013 il Tribunale di Salerno accolse l'impugnazione degli opponenti e revocò il decreto ingiuntivo. Contestualmente Maria Chiane' llo venne condannata a pagare in favore di I.C.O.R. srl euro 43.437,27 (pari a 84, 106.291 lire), oltre interessi moratori con decorrenza dalla data della notifica del decreto ingiuntivo. L'odierna ricorrente impugnò la sentenza e la Corte d'appello accolse solo la doglianza contenuta nel terzo motivo dell'atto di appello relativa, in particolare, al riconoscimento anche delle riserve espresse in contabilità. 3.Nel dettaglio, e per quel che rileva in questa sede, la Corte d'appello, evidenziò come la ricorrente non avesse adeguatamente colto la ratio deciden4 della sentenza impugnata con specifico riferimento alla prevalenza del contratto di appalto sulle scritture private ad esso antecedenti, con le quali era stato previsto l'esonero dal pagamento dek.d. "accollo di spese" come convenuto con la società I.C.O.R. il 11.9.1997. In particolare, il giudice di merito affermò, premessa la speciale rappresentanza assunta dall'amministratore di condominio al quale era quindi riconosciuto il potere di assumere decisioni relative anche alle singole unità immobiliari e non solo alle parti comuni dell'edificio amministrato, che il predetto amministratore, agendo alla stregua di mandatario con rappresentanza, ben stipulò i contratti di cui era causa con conseguente efficacia degli stessi nella sfera immediata dei singoli condomini. Il giudice di seconde cure affermò, inoltre, che nella specie i condomini approvarono il contratto nel corso di un'assemblea tenutasi il 7.11.1987, alla quale la Chianello venne rappresentata per delega da R G. In quest'ottica fu dunque corretta la considerazione in forza della quale il precedente accordo dell'11.09.1987 tra la Chianello e la ICOR s.r.l.i fu superato dal successivo contratto di appalto, ove non fu fatta menzione dell'accollo spese per le quali rimase, quindi, esposta C M. Avverso la decisione indicata in epigrafe ricorrente M C con 2 motivi, resiste con controricorso I.C.O.R. srl. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria.
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