Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2022, n. 22387
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di S A, nato il 12/10/1953 a Salò avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Brescia;visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G D A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. D C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2021 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, appellata da A S, dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art.658 cod. pen. (capo B) perché estinto per prescrizione, rideterminando in anni uno di reclusione la pena irrogatagli in relazione al delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (capo A), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la conferma nel resto della decisione impugnata.
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