Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 9370
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L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12326/2007 proposto da:
SS NA C.F. [...], SE LU C.F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PICCINI Barbara, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PLATEO GIOVANNI;
- ricorrenti -
contro
CO DI TE RT & C SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
- intimata -
sul ricorso 15783/2007 proposto da:
CO DI TE RT & C SAS IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.I. 00627890262, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato PETRAROJA PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato CREMONESI ERMES;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SE LU, SS NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1215/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l'Avvocato Piccini Barbara difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, in subordine il rigetto e l'assorbimento del ricorso incidentale, in quanto condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7-7-1997 i coniugi ET LU e IN DA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. SE e, premesso di aver acquistato da quest'ultima per il prezzo di L. 280.000.000 un immobile ad uso abitazione sito nel Comune di S. Pietro di Feletto, assumevano che detto immobile era stato costruito su terreni fortemente instabili e su falde acquifere, tanto da provocare crepe tali da comprometterne la stabilità e determinare il deprezzamento del suo valore;
essi chiedevano pertanto la risoluzione della compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo.
Il Tribunale adito con sentenza n. 2126/2002 rigettava sia la domanda ex art. 1669 c.c., in quanto la convenuta non aveva costruito l'immobile, ma ne era stata solo la venditrice, sia quella ex art.1495 c.c., perché prescritta.
Proposto gravame da parte del ET e della DA cui resisteva la SE la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 9-8-2006 ha rigettato l'impugnazione. Per la cassazione di tale sentenza il ET e la DA hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui la società SE ha resistito con controricorso introducendo altresì un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;
i ricorrenti principali hanno successivamente depositato una memoria oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla SE, esso