Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/12/2020, n. 29577
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 12238/2016 proposto da: Supertintoria Arcobaleno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Mori Piergiovanni, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Unicredit Corporate Banking S.p.a.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1684/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, pubblicata il 23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2020 dal cons. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO CHE
1. — Supertintoria Arcobaleno S.r.l. ricorre ai sensi dell'articolo 348 ter, terzo comma, c.p.c., per tre mezzi, nei confronti di Unicredit Corporate Banking S.p.A., contro la sentenza del 23 maggio 2014 con cui il Tribunale di Firenze ha respinto la sua opposizione avverso il decreto a mezzo del quale lo stesso Tribunale aveva ingiunto alla società il pagamento, in favore della banca, della somma di C 304.691,99, con accessori e spese, sentenza contro cui è stato spiegato appello dichiarato inammissibile per mancanza di probabilità di accoglimento. 2. — Unicredit Corporate Banking S.p.A. non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
3. — Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 163, 164, 167 e 645 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la nullità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per violazione dell'articolo 164, quarto comma, c.p.c., quantunque detta disposizione non possa in tale frangente trovare applicazione, attesa la natura dell'atto di opposizione di sostanziale comparsa di risposta avverso l'atto introduttivo del giudizio, ossia il ricorso per ingiunzione. Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 50 del decreto legislativo numero 385 del 1993 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., nonché violazione dell'articolo 132, numero 4, c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., per illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice di merito fondato la propria decisione sugli estratti di saldaconto prodotti dalla banca, privi di efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed altresì per aver escluso la sussistenza di anatocismo sulla base di un dato insignificante, quale la stipulazione del contratto di conto corrente intercorso tra le parti successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il terzo mezzo, erroneamente indicato come quarto a pagina 12 del ricorso, denuncia violazione dell'articolo 1418 c.c. e dell'articolo 2 bis del decreto legge numero 185 del 2008 in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la nullità della commissione di massimo scoperto perché pattuita nel contratto di conto corrente, trattandosi di clausola comunque nulla.
RITENUTO CHE
4. — Il ricorso va accolto. 4.1. — Vanno difatti accolti i motivi proposti, meritevoli di essere simultaneamente esaminati, giacché tutti diretti a dimostrare l'errore commesso dal Tribunale nel respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo, quantunque la domanda della banca trovasse fondamento su documentazione priva di efficacia probatoria nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo. 4.2. — Accogliendo l'eccezione spiegata in proposito dalla banca opposta, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da Supertintoria Arcobaleno S.r.l., il Tribunale di Firenze ha osservato che «l'atto di citazione contiene censure assolutamente generiche, al limite della nullità dell'atto medesimo per violazione dell'articolo 164 c.p.c. (per mancata esposizione dell'oggetto della domanda, c.d. petitum, nonché dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, c.d. causa petendi), riferendosi l'attrice a non meglio precisate somme che la banca avrebbe illegittimamente trattenuto su suoi conti correnti, a titolo di commissioni non dovute o interessi convenzionali diversi da quelli pattuiti, ma senza però assolutamente precisare a quali commissioni intenda riferirsi, né quale sarebbe il tasso di interesse indebitamente applicato in luogo di quello pattuito ... Ciò premesso, si osserva che i contratti di apertura di conto corrente depositati in atti ... chiariscono sia il tasso di interesse a credito che quello a debito e prevedono la commissione di massimo scoperto e ne determinano l'ammontare ... A fronte di tale chiare pattuizioni contrattuali non sussiste alcun principio di prova ... che possa ingenerare anche solo il legittimo dubbio che la banca non si sia attenuta nello svolgimento del rapporto di conto corrente alla rigorosa applicazione degli interessi, della CMS e delle spese così come esattamente pattuito dalle parti,