Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2015, n. 9936

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2015, n. 9936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9936
Data del deposito : 15 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. D A S - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3698-2013 proposto da:
G S, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, liquidatore ed ex amministratore di 54 ENERAMBIENTE S.P.A. in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell'avvocato B D P D, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F M, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
FALLIMENTO n. 62/2012 della ENERAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALFREDO BUSCO

104, presso lo studio dell'avvocato C ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F Z, per delega a margine del controricorso e per procura speciale, in atti;



- controricorrente -


e contro
VRENT S.R.L. (alla quale non è stato notificato il ricorso), CONCORDATO PREVENTIVO ENERAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ENERAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;



- intimati -


sul ricorso 15612-2014 proposto da:
FALLIMENTO DELLA ENERAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F Z, per delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
G S, in proprio e nella qualità di ex liquidatore ed amministratore di ENERAMBIENTE S.P.A. in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARSILIO FERRATA, ANNALISA DAL BO, per delega a margine del controricorso;

FAGGIANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AMELIA

15, presso lo studio dell'avvocato CARLA LUCIGNANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO, per delega a margine del controricorso;



- controricorrenti -


TONETTO GIANCARLO, BELLAMIO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, A presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO PIZZIGATI, CLAUDIO CONSOLO, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
VRENT S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;



- intimati -


avverso le sentenze nn. 148/2012 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI depositata il 01/08/2012 per il ricorso r.g. n. 3698/2013 e n.
1213/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 19/05/2014 per il ricorso r.g. n. 15612/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. S D A;

uditi gli avvocati G C, Z F, F G, D B D P, M F, L M, C C, M P, Antonio C;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. A U, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale per il ricorso r.g. n. 15612/2014;
accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri per il ricorso r.g. n. 3698/2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9 maggio 2011 i Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla domanda di concordato preventivo proposta da Enerambiente s.p.a. e la competenza del Tribunale di Venezia. Il decreto veniva impugnato dalla predetta società davanti alla Corte di cassazione.
Nelle more della decisione della Corte di cassazione, il Tribunale di Venezia ammetteva la società debitrice alla procedura di concordato preventivo ma, successivamente a deposito della relazione del commissario giudiziale, convocata la medesima società in camera di consiglio per la revoca dell'ammissione e la dichiarazione di fallimento, all'udienza del 12 gennaio 2012 si riservava di decidere. Prima che fosse sciolta la riserva, il Tribunale di Napoli, dopo essersi dichiarato incompetente su due istanze di fallimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica e sul duplice presupposto della rinuncia della debitrice alla eccezione di incompetenza territoriale ed alla procedura di concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di Venezia, dichiarava il fallimento di Enerambiente s.p.a. con sentenza del 29 febbraio 2012. Il Tribunale di Venezia prendeva atto della dichiarazione di fallimento e, sciogliendo la menzionata riserva, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 45 c.p.c.. La sentenza dichiarativa di fallimento veniva reclamata davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale con sentenza non definitiva del 1 agosto 2012 (oggetto del ricorso NRG 3698/2013), rigettava alcune eccezioni preliminari ed il motivo con il quale era stato dedotto il vizio del contraddittorio per nullità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Con ordinanza in pari data la Corte di appello sospendeva il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., quanto al motivo che aveva denunziato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, in attesa della decisione della Corte di cassazione sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Venezia.
Con sentenza n. 9323 del 17 aprile 2013 la Corte di cassazione, riuniti i due procedimenti pendenti davanti a sè (impugnazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile per ragioni di competenza la domanda di concordato preventivo proposta da Enerambiente s.p.a. e conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento di concordato preventivo), decideva per la competenza del Tribunale di Venezia, al quale dovevano essere trasmessi gli atti della procedura fallimentare.
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 13 giugno 2013, provvedeva, pertanto, alla nomina di un giudice delegato e di un nuovo curatore e, nel contempo, con decreto del 25 luglio 2013, dichiarava improcedibile il concordato preventivo. Entrambi i provvedimenti venivano impugnati, con distinti reclami, davanti alla Corte d'appello di Venezia, da T G e B P, professionisti che avevano prestato la loro opera in favore della società debitrice ed erano rimasti coinvolti nel procedimento penale per bancarotta collegato al fallimento.
Il reclamo originariamente pendente davanti alla Corte d'appello di Napoli, avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento e sospeso in attesa della decisione della Corte di cassazione, veniva quindi riassunto sia davanti alla Corte d'appello di Venezia che davanti alla Corte d'appello di Napoli, con distinti ricorsi ai sensi dell'art. 50 c.p.c., da G S, detentore, in parte direttamente ed in parte per il tramite di altra società, dell'intero capitale sociale della società debitrice. La Corte di appello di Napoli, con sentenza definitiva del 10 marzo 2014, dichiarava improcedibile il reclamo sul presupposto dell'assenza di altri punti da decidere dopo quelli decisi con la sentenza non definitiva.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2014, provvedendo con riferimento ai tre giudizi di reclamo riuniti, revocava il fallimento di Enerambiente s.p.a., revocava i decreti con cui il Tribunale di Venezia aveva nominato giudice delegato e curatore ed aveva dichiarato l'improcedibilità del concordato preventivo e rimetteva gli atti al Tribunale di Venezia per la prosecuzione di quest'ultima procedura. In particolare, la Corte territoriale osservava che erroneamente il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che, a seguito di rinunzia, la s.p.a. Enerambiente non si trovasse più in concordato preventivo. Pertanto, il fallimento, considerato il necessario previo esame della domanda di concordato, non poteva essere dichiarato.
Avverso la sentenza non definitiva, emessa in data 1 agosto 2012 dalla Corte di appello di Napoli, G S, cui, come sopra detto, era riferibile l'intero capitale sociale della s.p.a. Enerambiente, in proprio e quale legale rappresentante della società, propone ricorso per cassazione (NRG 3698/2013) deducendo sette motivi che sono stati illustrati anche con memoria. Il fallimento della s.p.a. Enerambiente resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Avverso la sentenza, emessa in data 19 maggio 2014 dalla Corte d'appello di Venezia, il fallimento della Enerambiente s.p.a. propone ricorso per cassazione (NRG 15612/2014) affidato ad otto motivi. Resistono con controricorso G S, Faggiano Giovanni (intervenuto innanzi alla Corte di appello con la richiesta di accoglimento del reclamo proposto da G S), T G e B P, gli ultimi due proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Il fallimento ha presentato memoria così come T G e B P.
Su istanza del fallimento i ricorsi avverso le predette sentenze sono stati rimessi al Primo Presidente, in considerazione della prospettazione nelle cause di questione identica a quella già rimessa alle sezioni unite a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 9476 del 30 aprile 2014 della prima sezione civile della Corte. Il Primo Presidente ha assegnato i ricorsi alle sezioni unite. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso NRG 3698/2013, avverso la sentenza non definitiva con cui la Corte di appello di Napoli ha provveduto su alcune questioni proposte con l'impugnazione della dichiarazione di fallimento della s.p.a. Enerambiente, ed il ricorso NRG 15612/2014, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha revocato il fallimento ed ha disposto la prosecuzione della procedura di concordato preventivo, devono essere riuniti in quanto relativi a sentenze emesse, da due diverse corti di appello, in sede di reclamo avverso la stessa dichiarazione di fallimento.

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