Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 29248
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17873-2016 proposto da: BETA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 2, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato V S in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI SABATINO RINO, DI SABATINO MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LEONARDO GREPPI
77, presso lo studio dell'avvocato A R B, rappresentati e difesi dall'avvocato P R giusta procura in calce al controricorso;
- con troricorrenti - I 7 o avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. M C;
udito il PUBBLICO M nella persona Sostituto Procuratore Generale, Dott. C M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito l'Avvocato V S per la ricorrente;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
La Beta Costruzioni S.r.l. chiedeva al Tribunale di Teramo di dichiarare la nullità della rinnovazione (a seguito di decorrenza del ventennio) della trascrizione della domanda giudiziale di adempimento ex art. 2932 c.c., trascritta relativamente ad un bene immobile sito in Giulianova. Deduceva che la trascrizione originaria era stata effettuata da D S R e D S M nei confronti di M C, sul presupposto che quest'ultimo avesse loro promesso di trasferire la proprietà del detto immobile. Nelle more il M era deceduto ed i suoi eredi avevano alienato il bene a tal D A V, che a sua volta lo aveva venduto alla società attrice. Lamentava altresì che la rinnovazione era stata effettuata solo nei suoi confronti e non anche nei confronti degli eredi del M e dell'avente causa mediato, in violazione della previsione di cui all'art. 2668 bis c.c., introdotto dalla legge n. 69/2009. Nella resistenza del solo D S R, che concludeva per il rigetto della domanda, il Tribunale di Teramo, con decreto dell'Il novembre 2015, dichiarava inammissibile la domanda, sul presupposto che la stessa doveva essere avanzata con atto di citazione e non già con ricorso. Ric. 2016 n. 17873 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -2- Avverso tale decreto proponeva reclamo la Beta Costruzioni e la Corte d'Appello di L'Aquila con decreto n. 742 del 30 maggio 2016 rigettava il reclamo, condannando la società al rimborso delle spese del grado. In primo luogo, riteneva condivisibile la censura della società in relazione alla declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale, osservando che l'adozione del rito camerale per le domande che vadano invece proposte nelle forme del processo ordinario di cognizione non determina alcuna nullità, per il principio di conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo e quando non sia derivato alcun pregiudizio alle parti. Nella specie, la notifica del ricorso era avvenuta regolarmente ed era stato provocato il contraddittorio, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente disporre la corretta iscrizione della causa a ruolo. Tuttavia, nel merito la domanda era da ritenersi infondata. Richiamato il contenuto della norma di cui all'art. 2668 bis c.c., la Corte distrettuale rilevava come la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale fosse avvenuta nel rispetto del termine dei venti anni, ma che alcuna incidenza avesse il fatto che fosse stata richiesta solo nei confronti della società, e non anche nei confronti degli eredi dell'originario convenuto e dei suoi successivi aventi causa, posto che la rinnovazione era stata richiesta proprio verso il soggetto oggi unicamente interessato alle sorti del giudizio, in quanto, in caso di soccombenza in quella sede del promittente venditore, la società verrà a subire l'efficacia costitutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. La trascrizione della domanda giudiziale mira a rendere opponibile la sentenza a colui che abbia acquistato il diritto Ric. 2016 n. 17873 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -3- controverso nella pendenza del giudizio, e dopo la trascrizione, così che la rinnovazione aveva effettivamente raggiunto il proprio scopo, dovendosi ex art. 156 c.p.c., escludere la nullità della formalità. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Beta Costruzioni S.r.l. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso D S M e D S R. Parte ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell'udienza.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 2668 bis c.c., poiché nel caso in cui la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale sia stata effettuata solo nei confronti dell'attuale proprietario del bene, e non anche nei confronti dell'originaria parte convenuta (nel caso di specie degli eredi del convenuto M C), la medesima rinnovazione deve ritenersi inesistente. La norma, infatti, dispone che nel caso di trasferimento della proprietà del bene, la rinnovazione vada fatta anche nei confronti degli aventi causa e degli eredi, e ciò implica che debba essere eseguita in via diretta nei confronti di colui contro il quale venne ab origine trascritta la formalità. Trattasi quindi di una doppia rinnovazione, così che l'interpretazione cui è pervenuta la Corte distrettuale, secondo cui l'omessa rinnovazione anche nei confronti degli eredi del M non inficia la rinnovazione stessa, costituisce una palese violazione della norma. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che, a seguito dell'avvenuta alienazione del bene per il quale era stata Ric. 2016 n. 17873 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -4- richiesta l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nel corso del giudizio, gli eredi dell'originario convenuto ed il successivo avente causa (che ha poi trasferito la proprietà del bene alla società ricorrente), siano privi di interesse alla definizione del giudizio, senza considerare che nella fattispecie non si controverte in ordine alla sorte del giudizio di merito cui si riferisce la trascrizione della domanda, ma in ordine alla dedotta perdita di efficacia della formalità, e ciò a prescindere dalla sorte del giudizio di merito. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 2668 bis c.c., nella parte in cui la decisione gravata ha opinato nel senso che, una volta trascritta la rinnovazione contro la società, quale attuale titolare del bene, la rinnovazione avesse raggiunto il proprio scopo, facendo applicazione di un principio dettato dalla legge processuale, insuscettibile di trovare estensione anche a norme di carattere sostanziale, quale quella di cui all'art. 2668 bis c.c.
2. La questione di diritto investita dai motivi di ricorso concerne le modalità con le quali debba provvedersi alla rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., nell'ipotesi di cui al quinto comma. L'art. 2668 bis c.c., inserito dall'art. 62, comma 1, della I. 18 giugno 2009, n. 69, così recita: "La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la
- ricorrente -
contro
DI SABATINO RINO, DI SABATINO MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LEONARDO GREPPI
77, presso lo studio dell'avvocato A R B, rappresentati e difesi dall'avvocato P R giusta procura in calce al controricorso;
- con troricorrenti - I 7 o avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. M C;
udito il PUBBLICO M nella persona Sostituto Procuratore Generale, Dott. C M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito l'Avvocato V S per la ricorrente;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
La Beta Costruzioni S.r.l. chiedeva al Tribunale di Teramo di dichiarare la nullità della rinnovazione (a seguito di decorrenza del ventennio) della trascrizione della domanda giudiziale di adempimento ex art. 2932 c.c., trascritta relativamente ad un bene immobile sito in Giulianova. Deduceva che la trascrizione originaria era stata effettuata da D S R e D S M nei confronti di M C, sul presupposto che quest'ultimo avesse loro promesso di trasferire la proprietà del detto immobile. Nelle more il M era deceduto ed i suoi eredi avevano alienato il bene a tal D A V, che a sua volta lo aveva venduto alla società attrice. Lamentava altresì che la rinnovazione era stata effettuata solo nei suoi confronti e non anche nei confronti degli eredi del M e dell'avente causa mediato, in violazione della previsione di cui all'art. 2668 bis c.c., introdotto dalla legge n. 69/2009. Nella resistenza del solo D S R, che concludeva per il rigetto della domanda, il Tribunale di Teramo, con decreto dell'Il novembre 2015, dichiarava inammissibile la domanda, sul presupposto che la stessa doveva essere avanzata con atto di citazione e non già con ricorso. Ric. 2016 n. 17873 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -2- Avverso tale decreto proponeva reclamo la Beta Costruzioni e la Corte d'Appello di L'Aquila con decreto n. 742 del 30 maggio 2016 rigettava il reclamo, condannando la società al rimborso delle spese del grado. In primo luogo, riteneva condivisibile la censura della società in relazione alla declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale, osservando che l'adozione del rito camerale per le domande che vadano invece proposte nelle forme del processo ordinario di cognizione non determina alcuna nullità, per il principio di conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo e quando non sia derivato alcun pregiudizio alle parti. Nella specie, la notifica del ricorso era avvenuta regolarmente ed era stato provocato il contraddittorio, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente disporre la corretta iscrizione della causa a ruolo. Tuttavia, nel merito la domanda era da ritenersi infondata. Richiamato il contenuto della norma di cui all'art. 2668 bis c.c., la Corte distrettuale rilevava come la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale fosse avvenuta nel rispetto del termine dei venti anni, ma che alcuna incidenza avesse il fatto che fosse stata richiesta solo nei confronti della società, e non anche nei confronti degli eredi dell'originario convenuto e dei suoi successivi aventi causa, posto che la rinnovazione era stata richiesta proprio verso il soggetto oggi unicamente interessato alle sorti del giudizio, in quanto, in caso di soccombenza in quella sede del promittente venditore, la società verrà a subire l'efficacia costitutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. La trascrizione della domanda giudiziale mira a rendere opponibile la sentenza a colui che abbia acquistato il diritto Ric. 2016 n. 17873 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -3- controverso nella pendenza del giudizio, e dopo la trascrizione, così che la rinnovazione aveva effettivamente raggiunto il proprio scopo, dovendosi ex art. 156 c.p.c., escludere la nullità della formalità. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Beta Costruzioni S.r.l. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso D S M e D S R. Parte ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell'udienza.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 2668 bis c.c., poiché nel caso in cui la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale sia stata effettuata solo nei confronti dell'attuale proprietario del bene, e non anche nei confronti dell'originaria parte convenuta (nel caso di specie degli eredi del convenuto M C), la medesima rinnovazione deve ritenersi inesistente. La norma, infatti, dispone che nel caso di trasferimento della proprietà del bene, la rinnovazione vada fatta anche nei confronti degli aventi causa e degli eredi, e ciò implica che debba essere eseguita in via diretta nei confronti di colui contro il quale venne ab origine trascritta la formalità. Trattasi quindi di una doppia rinnovazione, così che l'interpretazione cui è pervenuta la Corte distrettuale, secondo cui l'omessa rinnovazione anche nei confronti degli eredi del M non inficia la rinnovazione stessa, costituisce una palese violazione della norma. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che, a seguito dell'avvenuta alienazione del bene per il quale era stata Ric. 2016 n. 17873 sez. 52 - ud. 04-11-2020 -4- richiesta l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nel corso del giudizio, gli eredi dell'originario convenuto ed il successivo avente causa (che ha poi trasferito la proprietà del bene alla società ricorrente), siano privi di interesse alla definizione del giudizio, senza considerare che nella fattispecie non si controverte in ordine alla sorte del giudizio di merito cui si riferisce la trascrizione della domanda, ma in ordine alla dedotta perdita di efficacia della formalità, e ciò a prescindere dalla sorte del giudizio di merito. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 156 c.p.c. in relazione all'art. 2668 bis c.c., nella parte in cui la decisione gravata ha opinato nel senso che, una volta trascritta la rinnovazione contro la società, quale attuale titolare del bene, la rinnovazione avesse raggiunto il proprio scopo, facendo applicazione di un principio dettato dalla legge processuale, insuscettibile di trovare estensione anche a norme di carattere sostanziale, quale quella di cui all'art. 2668 bis c.c.
2. La questione di diritto investita dai motivi di ricorso concerne le modalità con le quali debba provvedersi alla rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., nell'ipotesi di cui al quinto comma. L'art. 2668 bis c.c., inserito dall'art. 62, comma 1, della I. 18 giugno 2009, n. 69, così recita: "La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la
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