Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/05/2022, n. 17484

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/05/2022, n. 17484
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17484
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24346/2013 R.G. proposto da: M.C.M. MANIFATTURE COTONIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in 5c-) persona del liquidatore, rappresentato e difeso dagli avv. ti ikugusto, -FaTitoz4 E B C e R A, in forza di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via Sicilia n. 66;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 432/05/2012, pronunciata in data 26 settembre 2011 e depositata in data 10 settembre 2012. nonché sul ricorso iscritto al. 27705/2014 R.G., proposto da M.C.M. MANIFATTURE COTONIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Agg E B C e R A, in forza di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla via Sicilia n. 66;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3820/05/2014, pronunciata in data 7 aprile 2014 e depositata in data 15 aprile 2014. Udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 5 aprile 2022, svoltasi ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/102020, n. 137, convertito dalla I. 18/12/2020, n. 176, tenuta dal consigliere dott. F L. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola D'Ovidio ha chiesto, previa riunione del giudizio iscritto al n. R.G. 27705/2014 al giudizio iscritto al n. R.G. 24346/2013, quanto a quest'ultimo, l'accoglimento del secondo motivo, il rigetto del primo, la declaratoria di improcedibilità del terzo e di inammissibilità del quarto;
quanto al giudizio iscritto al n. RG 27705/2014, r.g. nn. 4346/2013 e 27705/2014 2 Cons. esi F L l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo e del terzo.

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento RQ060900244/2008 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno, a seguito di verifica contabile generale effettuata dalla Direzione Regionale della Campania, effettuava sei riprese, nei confronti di M.C.M. Manifatture Cotoniere s.r.l., a fini Iva anno 2004. 2. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza 432/05/2012, pronunciata in data 26 settembre 2011 e depositata in data 10 settembre 2012 accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettava l'appello incidentale della società, confermando quindi l'impugnato avviso di accertamento.

4. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Salerno la M.C.M. Manifatture Cotoniere s.r.l. in liquidazione con quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il giudizio è stato iscritto al n. RG 24346/2013, 5. Contro la medesima sentenza d'appello M.C.M. Manifatture Cotoniere s.r.l. proponeva impugnazione per revocazione per errore di fatto, davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che pronunciava sentenza n. 3820/05/14. 6. Contro tale sentenza M.C.M. Manifatture Cotoniere s.r.l. propone ricorso per cassazione con tre motivi;
resiste con controricorso Agenzia delle Entrate. r.g. nn. 4346/2013 e 27705/2014 3 Cons. es F L 7. Le cause, previa riunione, sono state trattate all'udienza pubblica del 5 aprile 2022 nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito dalla I. 18/12/2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve disporsi la riunione dei due giudizi, il n. 24346/2013, avente ad oggetto ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di appello dalla C.T.R. della Campania n. 432/05/2012, e il n. 27705/2014, avente ad oggetto il ricorso per cassazione contro la sentenza n. 3820/05/14 resa dalla medesima C.T.R. in sede di impugnazione per revocazione contro la sentenza 432/05/2012, essendo i due giudizi contemporaneamente pendenti in sede di legittimità. Deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (Cass. 17/03/2020, n. 7328;
Cass. 05/08/2016, n. 16435;
Cass.22/05/2015, n. 10534;
Cass. 29/11/2006, n. 25376;
Cass., Sez. U., 7/01/1997, n. 10933) secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esame) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza resa in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione. r.g. nn. 24316/2013 e 27705/2014 4 Cons. est. Fderico Lume Il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione, comporta che il loro esame abbia la precedenza su quello del ricorso contro la sentenza d'appello (in termini, Cass. 17/03/2010, n. 6456;
Cass. 20/03/2009, n. 6878). Viene, pertanto, trattato con precedenza il ricorso n. 27705/2014, avente ad oggetto la sentenza che ha deciso la revocazione.

2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato al n. 2 dell'atto, la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, art. 112 cod. proc. civ., sotto il profilo dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che la C.T.R. in sede di revocazione ha correttamente rilevato la sussistenza dell'errore di fatto che ha viziato la decisione in appello in relazione ai rilievi nn. 1 e 3 ma che, nel procedere al giudizio rescissorio, non si è limitata a decidere su tali rilievi bensì, eccedendo i limiti del devoluto, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alle statuizioni recate nella sentenza di primo grado sulle riprese ai nn. 2, 4 e 6 dell'impugnato avviso di accertamento;
tali riprese non erano state oggetto della domanda di revocazione, il che costituirebbe violazione della regola di cui all'art. 112 cod. proc. civ.

2.1. Il motivo è fondato. Nel giudizio di revocazione, rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (Cass.20/06/2016, n. 12721;
in precedenza Cass. 27/11/1972, n. 3465);
in altri termini, annullato in sede rescindente un capo della sentenza investito dall'istanza di revocazione, devono essere esaminate in sede rescissoria tutte le doglianze dell'atto di appello riguardanti la parte r.g. nn. 243 6/2013 e 27705/2014 5 Cons. est. Ilederico Lume della sentenza di appello messa nel nulla in sede di giudizio rescindente, ma solo queste e non altre da esse autonome (Cass., Sez. U., 29/05/1971, n. 1602). Il tema risente ovviamente dell'ammissibilità della cd. revocazione parziale, tesi che trova elementi di sostegno nella disciplina dell'impugnazione parziale (art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.) e in quella dell'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), applicabili anche alla revocazione (Cass. 12/05/2020, n. 8773);
l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate richiede, a norma dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., un elemento soggettivo ed uno oggettivo;
per un verso, quindi, occorre che l'impugnazione evidenzi in modo univoco la volontà dell'impugnante di contestare solo una parte della decisione, per altro verso, che le diverse parti della decisione siano autonome l'una dall'altra (Cass. 7/01/2008, n. 33);
l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica infatti solo quando le diverse parti siano autonome l'una dall'altra, non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra, trovando in essa il suo presupposto (Cass. 17/04/2007, n. 9141;
Cass.13/02/2001, n. 2062). Ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. proc. civ. per l'effetto espansivo interno, la riforma della sentenza nella parte impugnata si estende alla parte non specificamente impugnata che sia dalla prima dipendente, vincolo di dipendenza da intendere con estremo rigore, dovendo la decisione sulla parte principale risultare in contrasto con quella sulla parte dipendente, sì da porre una necessità di coerenza (Cass. 26/09/2019, n. 23985;
Cass. 6/10/2004, n. 19937). Come emerge dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso emessa in sede di revocazione dalla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, il giudice d'appello dava atto che la società r.g. nn. 243 6/2013 e 27705/2014 6 Cons. est. Fderico Lume contribuente aveva proposto «ricorso per revocazione per sussistenza dell'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4 in relazione ai rilievi numero 1 e numero 3" e che essa "denunciava l'errore di fatto commesso da questa CTR consistente nella falsa percezione della realtà risultante dagli atti di causa ossia nella negazione dell'esistenza della documentazione decisiva pacificamente prodotta in giudizio dalla parte e contenuta nel secondo
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