Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2020, n. 23112
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 24993-2016 proposto da: ICM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUNGOTEVERE MARZIO
1, presso lo studio dell'avvocato F M che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A T DE MAURO, FRANCESCO ZOMPI';
- ricorrente -
contro
FASANO PASQUALINA PAOLA, ZECCA MARIA G-Rte-f.A', ZECCA GIULIANA O GIULIA, ZECCA FERNANDO, in qualità di eredi di ZECCA ANIO, rappresentati e difesi dall'avvocato M F;
EDILCENTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F Z, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati M F e S F con delega depositata in udienza dall'avvocato I G, difensori dei resistenti, che si sono riportati agli atti depositati;
., 11. R.G. 24993-2016
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 14 ottobre 2003 la società I.C.M. s.r.l. conveniva in giudizio la società Edilsud s.r.l. e A Z. La società attrice esponeva che, con scrittura privata del 12 ottobre 1998, si era obbligata a vendere il suolo edificatorio a Z, che si era obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare alla stipulazione del definitivo;
che nella scrittura le parti avevano concordato che qualora fosse divenuta operativa la clausola a favore del terzo, tutte le obbligazioni nascenti dal contratto sarebbero stato eseguite da quest'ultimo, rimanendo Z garante delle stesse;
che il prezzo veniva in tale scrittura fissato nella misura del 30% del prezzo di vendita delle unità immobiliari da realizzarsi e comunque in non meno di 1.100.000 lire al mq.;
che, con atto pubblico del 19 novembre 1998, il terreno veniva venduto alla Edilsud per il prezzo di 1.217.000.000 lire, unica somma corrisposta all'attrice, che rimaneva pertanto creditrice di almeno 1.075.779,72 euro. I.C.M. chiedeva quindi il riconoscimento del proprio credito nei confronti di Edilsud, in qualità di acquirente, e di A Z, in qualità di garante, e la loro condanna in solido al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita. Costituitosi in giudizio, Z contestava l'esistenza del proprio obbligo di pagamento, non avendo né sottoscritto il contratto definitivo né sciolto per iscritto l'indicazione del terzo ai sensi dell'art.1403 c.c., con conseguente impossibilità di collegare tra loro gli effetti del contratto preliminare con quelli del contratto definitivo;
Edilsud s.r.l. contestava l'opponibilità del prezzo pattuito nel contratto preliminare, al quale essa era rimasta totalmente estranea. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 250/2011 rigettava la domanda attorea ed accoglieva quella proposta in via riconvenzionale da Z (nel frattempo deceduto), volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di entrambe le parti, con compensazione delle relative pretese.
2. Avverso la sentenza proponeva impugnazione I.C.M. s.r.l. La Corte d'appello di Lecce - con sentenza 16 settembre 2015, n. 665 - rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione I.C.M. s.r.l. Resistono con distinti controricorsi Edilcentro s.r.l. (già Edilsud s.r.I.) e gli eredi di A Z Fernando Z, M Z e P P F.
LUNGOTEVERE MARZIO
1, presso lo studio dell'avvocato F M che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A T DE MAURO, FRANCESCO ZOMPI';
- ricorrente -
contro
FASANO PASQUALINA PAOLA, ZECCA MARIA G-Rte-f.A', ZECCA GIULIANA O GIULIA, ZECCA FERNANDO, in qualità di eredi di ZECCA ANIO, rappresentati e difesi dall'avvocato M F;
EDILCENTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 665/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F Z, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati M F e S F con delega depositata in udienza dall'avvocato I G, difensori dei resistenti, che si sono riportati agli atti depositati;
., 11. R.G. 24993-2016
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 14 ottobre 2003 la società I.C.M. s.r.l. conveniva in giudizio la società Edilsud s.r.l. e A Z. La società attrice esponeva che, con scrittura privata del 12 ottobre 1998, si era obbligata a vendere il suolo edificatorio a Z, che si era obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare alla stipulazione del definitivo;
che nella scrittura le parti avevano concordato che qualora fosse divenuta operativa la clausola a favore del terzo, tutte le obbligazioni nascenti dal contratto sarebbero stato eseguite da quest'ultimo, rimanendo Z garante delle stesse;
che il prezzo veniva in tale scrittura fissato nella misura del 30% del prezzo di vendita delle unità immobiliari da realizzarsi e comunque in non meno di 1.100.000 lire al mq.;
che, con atto pubblico del 19 novembre 1998, il terreno veniva venduto alla Edilsud per il prezzo di 1.217.000.000 lire, unica somma corrisposta all'attrice, che rimaneva pertanto creditrice di almeno 1.075.779,72 euro. I.C.M. chiedeva quindi il riconoscimento del proprio credito nei confronti di Edilsud, in qualità di acquirente, e di A Z, in qualità di garante, e la loro condanna in solido al pagamento del saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita. Costituitosi in giudizio, Z contestava l'esistenza del proprio obbligo di pagamento, non avendo né sottoscritto il contratto definitivo né sciolto per iscritto l'indicazione del terzo ai sensi dell'art.1403 c.c., con conseguente impossibilità di collegare tra loro gli effetti del contratto preliminare con quelli del contratto definitivo;
Edilsud s.r.l. contestava l'opponibilità del prezzo pattuito nel contratto preliminare, al quale essa era rimasta totalmente estranea. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 250/2011 rigettava la domanda attorea ed accoglieva quella proposta in via riconvenzionale da Z (nel frattempo deceduto), volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di entrambe le parti, con compensazione delle relative pretese.
2. Avverso la sentenza proponeva impugnazione I.C.M. s.r.l. La Corte d'appello di Lecce - con sentenza 16 settembre 2015, n. 665 - rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione I.C.M. s.r.l. Resistono con distinti controricorsi Edilcentro s.r.l. (già Edilsud s.r.I.) e gli eredi di A Z Fernando Z, M Z e P P F.
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