Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/08/2004, n. 16744
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F N - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGAZZINI GENERALI MERCI &DERRATE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato L L L, che la difende unitamente all'avvocato C T, giusta mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;
- intimato -
E sul 2^ ricorso n.^ 22040/02 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale -
e contro
MAGAZZINI GENERALI MERCI &DERRATE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato L L L, difesa dall'avvocato C T, giusta mandato in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 416/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/04/04 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11 maggio 1998 il Tribunale di Venezia, ritenuta l'illegittimità (per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969) dell'imposizione della tassa di concessione governativa per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, ha condannato il
Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della Magazzini Generali Merci e Derrate S.p.A., delle somme dalla medesima a detto titolo pagate negli anni dal 1987 al 1992. Il Tribunale, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972, ha respinto l'eccezione, formulata dall'amministrazione finanziaria, di decadenza dal diritto al rimborso delle somme per tardività delle relative istanze, in quanto proposte oltre il previsto termine di decadenza di tre anni dal pagamento. Con sentenza del 15 marzo 2001 la Corte di Appello di Venezia, decidendo sull'impugnazione proposta dal Ministero delle Finanze in via principale e dalla contribuente in via incidentale, ha limitato il rimborso alle somme versate negli anni dal 1988 al 1990, per le quali era stata avanzata tempestiva istanza di restituzione (così parzialmente accogliendo l'eccezione di decadenza, riproposta con l'atto di appello), ha disposto che gli interessi decorressero dalle singole istanze amministrative di rimborso anziché dalla notificazione della domanda giudiziale ed ha escluso l'applicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfettariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate (comma 1), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'arti della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi,
vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3). Avverso quest'ultima decisione la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo: inammissibilità dell'appello del Ministero per omessa indicazione di specifici motivi di impugnazione e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La ricorrente ha altresì denunciato l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ma tale denuncia non ha trovato esplicitazione nel ricorso. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale col quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso la ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza. Con la propria doglianza la ricorrente principale ha dedotto che mentre la sentenza del tribunale aveva ritenuto (e argomentato) che la decadenza prevista dall'art. 13 del D.P.R. 641/72 si applicasse esclusivamente ai rimborsi di somme pagate per errore, e non anche ai rimborsi di somme pagate in osservanza di specifiche disposizioni di legge, incompatibili col diritto comunitario, per cui il termine da rispettare, per questi ultimi, non poteva essere che quello ordinario di prescrizione decennale, con il motivo di appello il Ministero si era limitato a ribadire l'applicabilità della norma, senza contrappore proprie argomentazioni a quelle svolte nella decisione. La censura è infondata.
Ritiene il collegio che, quando la sentenza appellata abbia escluso l'applicabilità di una norma che sia stata specificatamente dettata per disciplinare la particolare situazione di fatto oggetto della controversia, quale appunto l'art. 13 del D.P.R. 641/72 in tema di rimborso di tasse sulle concessioni governative indebitamente pagate, è sufficiente, perché ricorra il requisito della specificità del motivo di appello, che la parte che l'abbia invocata investa il giudice della questione, ribadendone l'applicabilità, implicando tale insistenza un giudizio di erroneità delle ragioni poste a fondamento della decisione, senza che occorra un esplicito esame dei passaggi argomentativi della stessa. E ciò a maggior ragione quando, come nella specie, la norma non applicata dal giudice di primo grado preveda una decadenza rilevabile d'ufficio, perché in tal caso è sufficiente che la questione sia ancora aperta, per non essersi formato un giudicato anche implicito, essendo del tutto irrilevanti le argomentazioni svolte sul punto nella decisione impugnata e nell'atto di appello.
Col proprio mezzo il ricorrente incidentale ha insistito per l'applicazione dello ius superveniens dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disposizioni di cui ha dedotto la piena compatibilita con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello. Anche tale censura è infondata.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, non solo che l'art. 11 della legge n. 448/98 non ha fatto venire meno l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio CEE n. 335/69, della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione dell'atto costitutivo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85 (sentenza n. 7176 del 9 luglio 1999), ma che l'analoga tassa retroattivamente e forfettariamente istituita dalla nuova disposizione di legge per il rinnovo o mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi al primo (tra cui, appunto, gli anni per i quali la contribuente ha ottenuto il rimborso), è anch'essa illegittima, per incompatibilità con la medesima Direttiva, in quanto non stabilita in funzione di un servizio reso, con conseguente disapplicazione della norma (ex plurimis, sentenza n. 15081 del 28 novembre 2001). Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, per la quale è illegittima la pretesa - in qualsiasi modo realizzata - degli Stati membri di assoggettare a tassazione le operazioni di raccolta di capitali da p arte di società commerciali, e on la sola esclusione de i diritti di carattere remunerativo, prevista dall'art. 12, n. 1, lett. e), della Direttiva, in deroga al divieto stabilito nell'art. 10, ossia dei diritti la cui entità sia calcolata in relazione e in base al costo dell'operazione o del servizio concretamente prestato, di cui venga a costituire il corrispettivo (v., in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite Ponente Carni e Cispadana Costruzioni;28 settembre 1999, causa Modelo;21 giugno 2001, causa Sonae;21 marzo 2002, causa Gunderzentrum Betriebs GmbH