Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2022, n. 1416

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2022, n. 1416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1416
Data del deposito : 18 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

La società Agricola Antiche Terre dei C. s.r.l. in persona del L.R. acquistò in data 23.02.2007 e 28.05.2008 alcuni terreni allo scopo - espresso negli atti notarili di trasferimento immobiliare - di costituire un unico compendio ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis.

L'Agenzia delle entrate provvedeva a notificare due avvisi di liquidazione di maggiori imposta di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo che la contribuente non presentasse all'atto degli acquisti i requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 5 bis cit., e che la persona dell'amministratore dell'ente non rivestisse la qualifica di imprenditore agricolo. La contribuente impugnava l'atto impositivo, la cui legittimità veniva riconosciuta dalla CTP. Nelle more, l'Agenzia emetteva la cartella esattoriale per la riscossione dei due terzi delle maggiori imposte e sanzioni di cui agli avvisi di liquidazione prodromici, nonchè ulteriori sanzioni per l'omesso versamento delle somme indicate in cartella.

Si opponeva alla cartella eccependo la omessa allegazione degli atti citati nonchè la carenza della motivazione e l'illegittima comminazione delle sanzioni D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13.

La CTP respingeva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla CTR del Veneto, ritenendo inutile l'allegazione degli atti richiamati, in quanto si trattava della sentenza della CTP in cui era parte proprio la contribuente.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso per cassazione la società contribuente, sulla base di quattro motivi, illustrati nelle memorie difensive.

Resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, l'Agenzia delle Entrate.

La pubblica udienza del 7/10/2021 si teneva in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale depositava conclusioni motivate scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Motivi della decisione



2. Con la prima censura si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Regionale sostenuto che non era necessaria l'allegazione della sentenza della CTP che negava le agevolazioni ex art. 5 bis citato.

La contribuente ripropone in questa sede le censure dedotte avverso l'originario avviso di liquidazione sub iudice, assumendo l'infondatezza di quell'atto impositivo già opposto in quanto - contrariamente a quanto affermato dalla CTR-sostiene di possedere sia il requisito oggettivo - relativo al raggiungimento del livello minimo di redditività come definito dalla Delib. G.R. n. 3470 del 2004, art. a) - sia quello soggettivo;
non reputando necessaria la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo in capo all'acquirente, bensì solo l'impegno di costituire un compendio unico.



3. La seconda censura deduce violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), reiterando le critiche già sviluppate con il primo motivo.



4. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR ritenuto irrilevante la data di notifica degli avvisi di liquidazione;
mentre la CTP aveva affermato chiaramente che mancava la data di notifica degli atti presupposti nella cartella.



5.Con il quarto mezzo si lamenta la violazione dell'art. 2697

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi