Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2021, n. 27704
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Società cooperativa a r.l. "Gli Angeli" in persona del suo legale rappresentante V L, nato a Monte Sant'Angelo il 15/06/1961 avverso il decreto del 03/12/2020 emesso dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
lette la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Bari in data 8 ottobre 2020 dell'istanza avanzata ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia), dalla detta società per l'applicazione nei suoi confronti della misura del controllo giudiziario a seguito dell'interdittiva antimafia emessa a suo carico ed oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo.
2. Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società "Gli Angeli coop. a r.l.". alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, regolata dall'art. 34 -bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della illogicità della interpretazione della normativa di riferimento seguita dalla Corte di appello, che dopo avere escluso la sussistenza di elementi sintomatici della contaminazione mafiosa della cooperativa, perché basata su dati inconferenti privi di valore dimostrativo del pericolo di infiltrazione e/o di condizionamento delle scelte imprenditoriali, ha ritenuto che in assenza del presupposto dell'agevolazione occasionale mafiosa mancherebbe anche la base su cui formulare il giudizio prognostico in ordine alla capacità dell'impresa di svolgere una adeguata ed idonea azione di bonifica. La irragionevolezza di tale interpretazione normativa conduce al paradosso che la richiesta di controllo giudiziario viene ad essere negata non perché la società non sia considerata idonea ad affrancarsi da rischio di ingerenze mafiose nell'amministrazione, ma per l'assenza già in radice di un tale rischio. In tal modo la decisione della Corte di appello ha di fatto travalicato i limiti della propria giurisdizione, non essendo di sua spettanza la verifica del pericolo di infiltrazione mafiosa, già implicito nell'interdittiva antimafia disposta dal Prefetto ed impugnata davanti al giudice amministrativo. In particolare, si censura l'interpretazione della normativa seguita dalla Corte di appello che ne riduce l'ambito di operatività, senza tenere conto della finalità dell'istituto volto ad assicurare la continuità dell'impresa, attraverso la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia, allorchè l'occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa sia valutato di gravità tale da non escludere la capacità dell'impresa di eliminare tali situazioni di rischio grazie proprio alla sottoposizione dell'azienda al controllo giudiziario ex art. 34 -bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.Con riferimento al
udita la relazione svolta dal Consigliere R A;
lette la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, con il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Bari in data 8 ottobre 2020 dell'istanza avanzata ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia), dalla detta società per l'applicazione nei suoi confronti della misura del controllo giudiziario a seguito dell'interdittiva antimafia emessa a suo carico ed oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo.
2. Con il proprio ricorso, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della istanza di sottoposizione della società "Gli Angeli coop. a r.l.". alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, regolata dall'art. 34 -bis del citato Codice antimafia, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della illogicità della interpretazione della normativa di riferimento seguita dalla Corte di appello, che dopo avere escluso la sussistenza di elementi sintomatici della contaminazione mafiosa della cooperativa, perché basata su dati inconferenti privi di valore dimostrativo del pericolo di infiltrazione e/o di condizionamento delle scelte imprenditoriali, ha ritenuto che in assenza del presupposto dell'agevolazione occasionale mafiosa mancherebbe anche la base su cui formulare il giudizio prognostico in ordine alla capacità dell'impresa di svolgere una adeguata ed idonea azione di bonifica. La irragionevolezza di tale interpretazione normativa conduce al paradosso che la richiesta di controllo giudiziario viene ad essere negata non perché la società non sia considerata idonea ad affrancarsi da rischio di ingerenze mafiose nell'amministrazione, ma per l'assenza già in radice di un tale rischio. In tal modo la decisione della Corte di appello ha di fatto travalicato i limiti della propria giurisdizione, non essendo di sua spettanza la verifica del pericolo di infiltrazione mafiosa, già implicito nell'interdittiva antimafia disposta dal Prefetto ed impugnata davanti al giudice amministrativo. In particolare, si censura l'interpretazione della normativa seguita dalla Corte di appello che ne riduce l'ambito di operatività, senza tenere conto della finalità dell'istituto volto ad assicurare la continuità dell'impresa, attraverso la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia, allorchè l'occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa sia valutato di gravità tale da non escludere la capacità dell'impresa di eliminare tali situazioni di rischio grazie proprio alla sottoposizione dell'azienda al controllo giudiziario ex art. 34 -bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.Con riferimento al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi