Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2019, n. 41925
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P R, nato a Bari il 10/11/1984, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 29/11/2018;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere C R;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza in data 29/5/2013, R P era stato condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi reclusione per il delitto di associazione per delinquere finalizzata all'usura aggravata ex art. 7 della legge n. 152/91, fatto commesso dal 2006 al 2008. Con lo stesso provvedimento, era stata disposta la misura della libertà vigilata, dichiarata eseguibile con ordinanza dell'Ufficio di sorveglianza di Basi in data 16/11/2016. Detta misura era stata successivamente aggravata in quella della colonia agricola, per la durata di un anno, con ordinanza dello stesso Ufficio di sorveglianza in data 17/10/2018, ove era stata messa in luce la negativa condotta tenuta da P in data 13/8/2018, allorché questi aveva violato il divieto di allontanamento dal comune di residenza e si era reso responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., poi tacendo il nome del complice. Avverso tale provvedimento, la difesa di P aveva, quindi, proposto appello, rigettato, con ordinanza in data 29/11/2018, dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Secondo il Collegio barese, la condotta tenuta da P nel corso dell'esecuzione della misura non detentiva doveva ritenersi indicativa dell'assenza di qualunque resipiscenza e di un'accresciuta pericolosità sociale, tenuto conto dell'incapacità del soggetto di "attenersi agli ordini e prescrizioni" dell'autorità giudiziaria, manifestata anche da ulteriori violazioni della libertà vigilata in precedenza riscontrate, quali l'omessa presentazione alla polizia giudiziaria, che ne avevano comportato la diffida. Inoltre, secondo il Collegio di secondo grado dovevano essere valorizzati, ai fini dell'aggravamento della misura, anche i fatti posti in essere il 10/1/2018 e il 2/2/2018, prima dell'inizio dell'esecuzione della misura di sicurezza, ma poco dopo la sua scarcerazione, nonostante la consapevolezza della prossima esecuzione della libertà vigilata. Elementi, quelli testé riassunti, ritenuti indicativi dell'insufficienza della misura non detentiva a contenere la pericolosità sociale dello stesso P. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso P per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gaetano Sassanelli, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 231 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il particolare, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il prolungamento della durata temporale della misura originariamente applicata, atteso che, per effetto dell'aggravamento, era stata disposta l'applicazione della misura detentiva per un altro anno, dopo che la libertà vigilata aveva già avuto corso per 6 mesi;sicché la misura non sarebbe stata semplicemente sostituita come imposto dal tenore letterale dell'art. 231 cod. pen., il quale, secondo la difesa, prevedrebbe la possibilità di "sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro" soltanto per la parte residua. Quanto, poi, alla motivazione resa in ordine alle condotte valorizzate al fine dell'aggravamento della misura, il Tribunale di sorveglianza, da un lato, avrebbe affermato la sufficienza delle violazioni del 13/8/2018 e, dall'altro lato, avrebbe fatto ricorso alla ulteriore violazione a causa della quale P era stato diffidato, mai notificatagli, asseritamente denotante la pericolosità sociale del condannato, nonché alla violazione della prescrizione di non accompagnarsi a pregiudicati, pur esprimendosi in termini dubitativi rispetto a quest'ultima, essendo stato il soggetto controllato attinto solo da un precedente di polizia. Sotto altro profilo, la difesa deduce che le violazioni valorizzate dal Tribunale sarebbero state utilizzate solo per dimostrare la pericolosità sociale e non il suo aggravarsi. Inoltre, il riferimento all'omessa presentazione alla polizia giudiziaria sarebbe erroneo, atteso che a P sarebbe addebitato il semplice ritardo e che, in ogni caso, esso sarebbe stato giustificato con il fatto che si trattava del primo giorno di firma per la libertà vigilata e che lo stesso ricadeva, per la prima volta dopo 2 anni di obbligo di firma per la sottoposizione alla sorveglianza speciale, in un giorno infrasettimanale, tanto è vero che, durante la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, P non avrebbe mai mancato di recarsi a firmare, così come poi avvenuto anche nel prosieguo della libertà vigilata.
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