Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2022, n. 46302
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Testo completo
ato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: O R, nato a Venaria Reale il 29/09/1964, avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore, avv. M D, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 GIP presso il Tribunale di Asti, con ordinanza del 7 marzo del 2022, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di ricettazione continuata di cui al capo R della imputazione provvisoria, aventi ad oggetto un rilevante traffico di oro di fry- provenienza illecita destinato alla fusione e disvelato da una complessa indagine inerente a diversi soggetti che avevano costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione anche di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.
2.Avverso questa statuizione proponeva appello il PM presso il Tribunale di Asti ed il Tribunale di Torino, con l'ordinanza impugnata, accoglieva l'impugnazione ripristinando la massima misura cautelare.
3. Ricorre per cassazione O R, deducendo: 1) violazione di legge per la mancata trasmissione al Tribunale, da parte del PM procedente, di elementi favorevoli alla difesa, costituiti dai verbali di sommarie
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: O R, nato a Venaria Reale il 29/09/1964, avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
sentito il difensore, avv. M D, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.11 GIP presso il Tribunale di Asti, con ordinanza del 7 marzo del 2022, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente con quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di ricettazione continuata di cui al capo R della imputazione provvisoria, aventi ad oggetto un rilevante traffico di oro di fry- provenienza illecita destinato alla fusione e disvelato da una complessa indagine inerente a diversi soggetti che avevano costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione anche di reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.
2.Avverso questa statuizione proponeva appello il PM presso il Tribunale di Asti ed il Tribunale di Torino, con l'ordinanza impugnata, accoglieva l'impugnazione ripristinando la massima misura cautelare.
3. Ricorre per cassazione O R, deducendo: 1) violazione di legge per la mancata trasmissione al Tribunale, da parte del PM procedente, di elementi favorevoli alla difesa, costituiti dai verbali di sommarie
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