Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/1986, n. 3211

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La norma dell'art. 12 R.d. 21 giugno 1942 n. 929 (il cui contenuto è stato trasfuso nell'art.2572 cod. civ.), per la quale il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto il prodotto o le merci, è volta esclusivamente a tutelare il produttore nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni del marchio,con la conseguenza che allo stesso è dato di imporre all'acquirente (venditore o rivenditore nei successivi rapporti di scambio) le modalità di uso del marchio.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/1986, n. 3211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3211
Data del deposito : 15 maggio 1986

Testo completo

La norma dell'art. 12 R.d. 21 giugno 1942 n. 929 (il cui contenuto è stato trasfuso nell'art.2572 cod. civ.), per la quale il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in
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