Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2023, n. 12489

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2023, n. 12489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12489
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28781/2017R.G. proposto da SUMRIKO ITALY S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., (già DYTEC DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES S.p.A.) elett.te domiciliato in Roma, alla via Pompeo Magno n. 10/b, presso lo studio dell’avv. F C, unitamente all’avv. O P, che lo rapp.ta e difende come da procura a margine del ricorso –ricorrente –

contro

SO.GE.T. S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Emilio dè Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’avv. S D R, che lo rapp.ta e difende come da procura in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza n. 1004/2/17 della C ommissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 22giugno 2017;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 6/4/2023;
lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa L D R, motivate nel senso dell’inammissibilità del ricorso

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1004/2/17, depositata il 22 giugno 2017, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 1500/9/14 emessa dell a Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato il 19-12-2012 dalla SOGET S.p.A., in qualità di concessionaria del Consorzio di Bacino 16, di cui faceva parte il Comune di Chivasso, relativo alla TIA per gli anni dal 2007 al 2011, rettificato con successivo atto del 14-2-2013, con cui veniva sottoposta a tassazione una maggiore superficie di un fabbricato industriale e contigui uffici;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo infondate le eccezioni formali e corretta l’individuazione delle aree tassate;

4. la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato la decisione di prime cure, salvo che per la non debenza dell’IVA, sul presupposto che l’atto risultava adeguatamente motivato in virtù del riferimento ad un sopralluogo effettuato in contraddittorio con il rappresentante della società, e legittima l’inclusione nelle aree tassabili anche dei corridoi di passaggio dei muletti e del personale, dovendosi escludere dalla imposizione solo le aree ove si svolgevano le lavorazioni industriali.

5. Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 6 dicembre 2017, affidato a cinque motivi;
la Concessionaria resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c ., per aver omesso di pronunciarsi sulla n ullità dell’avviso per carenza di motivazione e violazione dei principi sulla motivazione per relationem;

2. con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., per aver omesso di esaminare la natura dell’attività e la tipologia dei rifiuti prodotti nell’area industriale oggetto di accertamento;

3. con il terzo motivoeccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 238 del d . lgs . n. 152 del 2006 , in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto che il tributo fosse dovuto anche per i rifiuti speciali e non solo per quelli urbani;

4. con il quarto motivo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c ., per aver ritenuto corretta la tassazione anche dei corridoi di passaggio dei muletti e del personale;

5. con il quinto motivo eccepiva la violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c ., per aver affermato che nell’atto di appello non erano contestate le destinazioni d’uso indicate dal tecnico comunale.

6. Preliminarmente va rigettata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso, per la mancata indicazione della data di sottoscrizione e di rilascio della procura speciale. Costituisce orientamento consolidato che “Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest'ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione;
ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall'atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. ( Sez. 5, n. 5577 del 26/02/2019 Rv. 652721 – 01 ;
S ez. 2, n. 7014 del 17/03/2017 Rv. 643376 – 01 ;
Sez. L, n. 19560 del 13/09/2006 Rv. 592429 -01) 6.1. Nella specie, la certezza della data di rilascio della procura speciale, posta a margine del ricorso, in data antecedente alla notifica del ricorso consegue alla trascrizione della stessa nella copia notificata del ricorso presente in atti.
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