Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 13101
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Quando sia stata accertata - in relazione ad una scrittura privata - l'autenticità della sottoscrizione e la parte contro cui essa è stata prodotta non abbia inteso promuovere querela di falso, la deduzione di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco - qualora non sia esclusa l'esistenza stessa del patto di riempimento - deve ritenersi tardiva ove venga proposta per la prima volta in sede di memorie autorizzate ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla sostituzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005), trattandosi di eccezione in senso proprio.
Sul provvedimento
Testo completo
CONTRIBUTO UNIFICATO ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Udienza pubblica in data 9/4/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO Pagamento somma PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N.14944/2004 cron. 13101 Rep. 3585 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 / dott. Giovanni Losavio Presidente 1 Consigliere dott. Donato Plenteda 0 1 dott. Aniello Nappi Consigliere 3 1 dott. Paolo Giuliani Consigliere dott. Luciano Panzani Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR UI IE, domiciliata in Roma, via Ru spoli 2, rappresentata e difesa dagli avv. Ciro Ga- gliardi e M. Albanese, come da mandato in calce al ricorso - ricorrente
Contro
Capitalia s.p.a., domiciliata in Roma, largo Olgia- ta 15-66/D2, presso l'avv. R.Comito Viola, rappre- sentata e difesa dall'avv. C.Orabona, come da man- dato in calce al controricorso - controricorrente avverso 832 2008 2 la sentenza n. 958/2004 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 18 marzo 2004 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M., dr. A. Carestia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Na- poli ha confermato il rigetto dell'opposizione pro- posta da AR UI IE avverso il decreto in- giuntivo notificatole dalla Banca di Roma s.p.a, cui è poi succeduta Capitalia s.p.a., per il paga- mento della somma di £. 25.009.990, dovuta quale garante personale del coniuge UA NO, mu- tuatario della banca. I giudici del merito, accertata l'autografia della scrittura di fideiussione а firma dell'opponente, che l'aveva inizialmente disconosciuta, hanno di- chiarato inammissibili sia la nuova eccezione di abusivo riempimento di un modulo di fideiussione firmato in bianco, con le connesse istanze istrut- torie, in quanto proposta tardivamente solo con le memorie autorizzate a norma dell'art. 184 c.p.c., sia la querela di falso proposta in appello da Ma- ria UI IE, in quanto destinata a contestare la violazione e non l'inesistenza del mandato di 3 riempimento del foglio sottoscritto in bianco. Sic- ché, ritenuto che incombesse comunque all'opponente la prova del dedotto riempimento abusivo della scrittura di fideiussione, hanno ribadito il riget- to della sua opposizione. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassa- zione AR UI IE e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Capi- talia s.p.a., che ha depositato anche memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea interpretazione e applicazione degli art. 2702 e 2697 c.c. Sostiene che i giudici del merito abbiano erronea- mente desunto la prova dell'effettiva volontà fide- iussoria solo dalla consulenza grafica, attestante esclusivamente l'autenticità della sottoscrizione, e abbiano altrettanto erroneamente onerato l'oppo- nente di provare la mancanza di corrispondenza tra la scrittura e la dichiarazione documentata. Incom- beva infatti alla banca attrice la prova del rap- porto obbligatorio dedotto in giudizio, perché la ricorrente non aveva dedotto un fatto impeditivo o estintivo del diritto postulato