Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2024, n. 8956
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In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro, omettendo la prestazione dovuta, in un giorno lavorativo e non in un giorno festivo, nel quale non aveva l'obbligo di recarvisi, restando irrilevante la mancanza di valida giustificazione dell'assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 21064/2022 Numero sezionale 563/2024 Numero di raccolta generale 8956/2024 Data pubblicazione 04/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: Pubblico impiego. LUCIA TRIA Presidente Sanzioni CATERINA MAROTTA Consigliere disciplinari. Licenziamento. ANDREA ZULIANI Consigliere-Rel. Ud. 7/2/2024 PU ROBERTO BELLÈ Consigliere NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21064/2022 R.G. proposto da: EL SE, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell'avv. prof. Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianfranco Di Simone
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Istituto Comprensivo di Figline Valdarno, tutti domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
- controricorrente -
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 777/2021, depositata il 2.3.2022;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7. 2.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Numero registro generale 21064/2022 Numero sezionale 563/2024 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 8956/2024 La ricorrente, insegnante di scuola primaria dipendente del Data pubblicazione 04/04/2024 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso l'Istituto Comprensivo di Figline Valdarno, venne licenziata con preavviso di quattro mesi all'esito di un procedimento disciplinare nel quale le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio per quattro giorni nell'arco di un quadrimestre e, quindi, «per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio», secondo quanto previsto dall'art. 55-quater, lett. b, del d.lgs. n. 165 del 2001. La lavoratrice impugnò il licenziamento davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, negando l'addebito con riferimento a tre giornate di assenza e, comunque, la proporzionalità della sanzione terminativa applicata rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare contestato. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse la domanda della lavoratrice, la quale si rivolse quindi alla Corte d'Appello di Firenze, che respinse a sua volta l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. Contro la sentenza della Corte d'Appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Ministero si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza sono intervenuti il rappresentante del Pubblico Ministero e i difensori delle parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 55-quater, lett. b, del d.lgs. n. 165 del 2001». Con questo motivo la ricorrente nega l'esistenza stessa della fattispecie astratta dell'illecito disciplinare contestatole («assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio»), in quanto 2 Numero registro generale 21064/2022 Numero sezionale 563/2024 Numero di raccolta generale 8956/2024 contesta che sussista l'assenza ingiustificata con riferimento a tre dei Data pubblicazione 04/04/2024 quattro giorni indicati nel provvedimento sanzionatorio.
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. Poiché la sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell'arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l'errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l'illegittimità. È dunque decisivo ed assorbente il palese errore insito nell'essere stata contestata, come giorno di assenza, anche una domenica, ovverosia un giorno in cui il servizio scolastico non viene prestato e la dipendente non avrebbe dovuto, né potuto, recarsi al lavoro. La Corte d'Appello ha rilevato che, dopo la produzione di un primo certificato medico che attestava la malattia fino al 27.10.2018, un secondo certificato medico attestante la continuazione della malattia venne richiesto dalla ricorrente solo in data 30.10.2018, rimanendo quindi scoperti due giorni: domenica 28 ottobre e lunedì