Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2021, n. 12161

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2021, n. 12161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12161
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B A nato a LOCRI il 02/05/1985 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere A R;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 18.12.2020 nei confronti di A B, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il Tribunale ha confermato l'impostazione della Corte di appello, che aveva rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata al B, per scadenza del termine di durata massima al 3.9.2020 (ex art. 303 cod. proc. pen.), avendo ritenuto che tale termine avesse subito due sospensioni, quella di 90 giorni per la redazione della sentenza (di primo grado) ex art. 304 e 544 cod. proc. pen. e quella di 64 giorni (dal 9 marzo all'H maggio 2020) ex art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18/2020 (per l'emergenza Covid). È stato quindi affermato che la sentenza di appello, pronunciata il 26.10.2020 (con la quale il B è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto ex art. 74 cit.), è stata emessa prima della decorrenza del termine di fase, con conseguente persistente efficacia della misura custodiale.

2. Il difensore dell'imputato ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento, lamentando violazione di legge (art. 303, cod. proc. pen. in relazione all'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020) e vizio di motivazione. Si deduce che il procedimento in oggetto non ha subito alcuna stasi per l'epidemia Covid e, quindi, non trova applicazione la sospensione dei termini di custodia cautelare. L'art. 83, commi 1 e 2, d.l. 18 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini per la celebrazione delle udienze e per il compimento di tutti gli atti processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (successivamente con il d. I. n. 23 del 2020 il termine è stato prorogato all'il. maggio 2020);
la stessa norma al comma 4 ha previsto la sospensione dei termini di custodia cautelare sempre per lo stesso periodo. I termini di custodia cautelare dovrebbero essere sospesi solo in via indiretta, ovvero la sospensione dovrebbe operare solo nelle ipotesi di rinvio d'ufficio del procedimento a causa di una fissazione dell'udienza nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, o nel caso in cui nel periodo operi comunque la sospensione di un qualsiasi altro termine processuale.La sospensione dei termini di custodia cautelare non può e non deve applicarsi in maniera automatica ed indiscriminata. Nel procedimento in oggetto nessuna udienza ha subito un rinvio nel periodo di sospensione dal 9 marzo all'il. maggio 2020. La sentenza di primo grado è stata emessa il 5 giugno 2019 e depositata il 23 ottobre 2019;
l'appello è stato presentato il 21 dicembre 2019 e l'udienza è stata fissata il 22 settembre 2020. La sospensione prevista nel periodo di epidemia non ha inciso in nessun modo nel procedimento a carico dell'imputato. I termini sono conseguentemente spirati il 3 settembre 2020, calcolando la sospensione di 90 giorni per il deposito della sentenza di primo grado. Si aggiunge che il fascicolo processuale è pervenuto in Corte d'appello il 7 luglio 2020 e il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alle parti il 13 luglio 2020, date ampiamente successive al termine dell'operatività della sospensione, sicché non è vero che il processo non avrebbe potuto essere celebrato a causa dell'emergenza sanitaria. È destituito di fondamento il rilievo del Tribunale secondo cui l'imputato o il suo difensore avrebbero potuto paralizzare la sospensione del procedimento - e dunque dei termini cautelari - richiedendo la celebrazione del processo, essendo pacifico che nessuna sospensione era in atto durante il periodo emergenziale.
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