Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/08/2019, n. 20822

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/08/2019, n. 20822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20822
Data del deposito : 2 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27127-2018 proposto da: ASUR MARCHE - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO

101, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall'avvocato G C;

- ricorrente -

contro

GESTIONI ROMITO S,R.L.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4289/2016 del TRIBUNALE di MACERATA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale P M, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte accolgano il ricorso affermando la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

La

ASUR

Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale (in seguito indicata, per brevità,

ASUR

Marche) ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Macerata, la Gestioni Romito s.r.l. - già aggiudicataria, con determina n. 919 del 10 ottobre 2011, della concessione del servizio di gestione del bar interno al Presidio ospedaliero di Macerata della zona territoriale n. 9 e affidataria, in via provvisoria e d'urgenza, di tale servizio dal 1° gennaio 2012, nelle more della stipula del contratto di appalto - per sentir condannare la predetta società al rilascio dei locali e al risarcimento del danno in conseguenza del rifiuto della stessa di sottoscrivere il contratto di appalto e di costituire la cauzione definitiva prevista dal capitolato speciale. La società convenuta, nel costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi di rapporto concessorio attinente alla gestione di beni patrimoniali indisponibili. La

ASUR

Marche ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, sostenendo l'inesistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 cod. proc. amm. a causa della mancata costituzione di un vincolo Ric. 2018 n. 27127 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- contrattuale tra le parti, non essendo stato concluso il contratto di appalto di pubblico servizio dopo l'aggiudicazione. Gestioni Romito S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario.
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