Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2022, n. 45123
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORIONE SRL avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
MARILIA DI NARDO
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dei difensori, avv. G B e P I i difensori chiedono di annullare l'impugnata ordinanza, in accoglimento dei motivi esposti nel ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Orione sr.!. - società indagata ex art. 25-undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen. ascritto agli amministratori della società Michele D'Attonna e S P - avverso il decreto del 3 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari di Roma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del predetto reato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società Orione s.r.l. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente sui presupposti della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Nella memoria presentata al Tribunale del riesame sarebbe stata evidenziata l'assenza di prova della colpa di organizzazione dell'ente;
il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere, sulla base del materiale probatorio raccolto dal Pubblico Ministero, che la ricorrente non avrebbe adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire il reato contestato. La motivazione sarebbe apparente, basata su un ragionamento sillogistico ed avulsa dall'esame del caso concreto, in quanto nessun elemento consentirebbe di concludere che l'assenza del modello di organizzazione sia teleologicamente connessa alla commissione dell'illecito contestato. Inoltre, con la memoria sarebbe stato evidenziato che la Orione s.r.l. svolse solo da intermediario, senza detenzione dei rifiuti, essendo regolarmente
lette le conclusioni del PG
MARILIA DI NARDO
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni dei difensori, avv. G B e P I i difensori chiedono di annullare l'impugnata ordinanza, in accoglimento dei motivi esposti nel ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 6 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Orione sr.!. - società indagata ex art. 25-undecies, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione al reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen. ascritto agli amministratori della società Michele D'Attonna e S P - avverso il decreto del 3 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari di Roma di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del predetto reato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della società Orione s.r.l. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente sui presupposti della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Nella memoria presentata al Tribunale del riesame sarebbe stata evidenziata l'assenza di prova della colpa di organizzazione dell'ente;
il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a ritenere, sulla base del materiale probatorio raccolto dal Pubblico Ministero, che la ricorrente non avrebbe adottato alcun modello organizzativo idoneo a prevenire il reato contestato. La motivazione sarebbe apparente, basata su un ragionamento sillogistico ed avulsa dall'esame del caso concreto, in quanto nessun elemento consentirebbe di concludere che l'assenza del modello di organizzazione sia teleologicamente connessa alla commissione dell'illecito contestato. Inoltre, con la memoria sarebbe stato evidenziato che la Orione s.r.l. svolse solo da intermediario, senza detenzione dei rifiuti, essendo regolarmente
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