Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05353

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 05353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05353
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) T F P, nato a Palermo il 19/06/1967;
Avverso la sentenza emessa il 23/02/2022 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale L M F, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del giudizio di primo grado;

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2022 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 14 settembre 2021, con cui F P T veniva prosciolto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato ascrittoli ex artt. 189, commi primo e secondo, cod. pen. mil . pace.

2. I fatti di reato contestati a F P T, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che l'imputato rivolgeva al brigadiere capo E L, nel contesto di un messaggio trasmesso, tramite il dispositivo whatsapp, il 13 aprile 2020. Tale messaggio, in particolare, riportava la seguente frase: «Parlare con voi è in insulto alla intelligenza di base. Quella elementare. Perciò adesso non ho più voglia di sprecare fiato». Le frasi ingiuriose rivolte dal carabiniere scelto F P T al brigadiere capo E L, a loro volta, traevano origine da un contenzioso insorto a proposito del possesso delle chiavi di accesso agli alloggi di servizio che erano in possesso della persona offesa. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi veniva emessa la sentenza di proscioglimento dell'imputato F P T, pronunciata nei termini di cui in premessa.

3. Avverso questa sentenza F P T, a mezzo dell'avvocato S M, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere ingiurioso il comportamento di insubordinazione di F P T, trascurando di considerare i dati fattuali, peraltro incontroversi, che l'imputato non conosceva il brigadiere capo L e che quest'ultimo apparteneva a un reparto militare diverso dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la Corte militare di appello di Roma aveva condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali di entrambi di gradi di giudizio, senza considerare che il Tribunale militare di Verona, nel processo di primo grado, aveva prosciolto F P T, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;
il che imponeva conclusivamente l'eliminazione della condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, emessa in violazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
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