Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 15/05/2018, n. 11877

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 15/05/2018, n. 11877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11877
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7171-2017 proposto da: B F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI

4, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentato e difeso dall'avvocato R M C;

- ricorrente -

contro

C B S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIA

240, presso lo studio dell'avvocato F B, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato M D B, rappresentata e difesa dall'avvocato S A;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. A A D.

FATTO E DIRITTO

1.- F B ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., nei confronti della soc. coop. per az. Banca Popolare Pugliese e nei confronti della s.p.a. Che Banca!, sviluppando un motivo avverso il decreto reso dal Tribunale di Benevento in data 19 gennaio 2017. Con tale provvedimento il Tribunale ha accolto il reclamo presentato dalla Banca Popolare Pugliese avverso il provvedimento (8 gennaio 2016, n. 17/2016) con cui, nell'aperta procedura di composizione della crisi da sopraindebitamento, il giudice delegato aveva omologato il piano del consumatore presentato dall'attuale ricorrente. In via di riforma del decreto di omologa il Tribunale ha ritenuto, in via segnata, che nella specie non sussistessero le condizioni richieste dalla norma dell'art. 12 bis legge n. 3/2012 e successive modifiche. Nei confronti del ricorso presentato da F B resistono le Banche intimate, che hanno depositato due distinti Ric. 2017 n. 07171 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -2- controricorsi. Nell'ambito del proprio controricorso, la Banca Popolare Pugliese ha pure formulato un'eccezione di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria ai sensi della norma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. 2.- Il motivo di ricorso denunzia (ricorso, p. 4), in particolare, «violazione del comma terzo dell'art. 12 bis della legge 3/2012 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.». Esso si sostanzia nel sostenere che il decreto impugnato non ha tenuto conto del fatto che il caso del ricorrente rientra nell'ambito del sovraindebitamento senza colpa, poiché il debitore «è stato vittima di uno sfortunato accadimento umano che ne ha compromesso la capacità di reddito (infarto)». Per aggiungere, altresì, che l'aiuto economico, che il ricorrente è venuto a fornire alla propria figlia, non può essere in ogni caso considerato «indice di mancata meritevolezza», posto che si è trattato di far fronte a «esigenze di carattere familiare». 3.- L'eccezione di inammissibilità svolta dalla Banca Popolare Pugliese contesta l'ascrivibilità del provvedimento, previsto dalla legge sul sovraindebitamento come relativo all'eventuale omologa del piano presentato dal debitore, all'ambito di quelli ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. A tale provvedimento manca - così si viene in particolare a sostenere - tanto il carattere della decisorietà, quanto quello della definitività. 4.- Rispetto all'eccezione di inammissibilità, che è stata appena sopra riferita, il Collegio osserva quanto segue. Con riferimento alla tematica dei provvedimenti giudiziali che fanno parte della procedura di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, negli ultimi tempi questa Corte è venuta a sviluppare un orientamento che effettivamente ne esclude la Ric. 2017 n. 07171 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -3- ricorribilità ex art. 111 Cost. A ben vedere si tratta, anzi, di un orientamento che ormai risulta in fase di avanzato consolidamento. In questa direzione si possono confrontare, difatti, le pronunce di Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869;
Cass., 14 marzo 2017, n. 6516;
Cass., 8 agosto 2017, n. 19470;
Cass., 7 novembre 2017, n. 26201;
Cass., 7 settembre 2017, n. 20917, che, tra le altre, così espressamente ha rilevato: il «decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, e 8 legge n. 3/2012, non precludendo a quest'ultimo - benché nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b., medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, sicché non è ricorribile per cassazione». Tale orientamento, tuttavia, non viene propriamente ad attagliarsi alla fattispecie concreta che è qui in esame. Lo stesso, infatti, si è formato unicamente con riguardo al provvedimento di ammissione alla procedura. La fattispecie in esame concerne invece non già questo tipo di provvedimento, bensì quello successivo, per l'appunto costituito dall'omologazione del piano presentato dal consumatore ex art. 12 bis, commi 3 e seguenti, della citata legge. Il ricorso presentato da F B investe, più precisamente, il provvedimento che ha accolto il reclamo proposto da taluni creditori contro il decreto che l'omologa aveva accordato. Ed è senz'altro da escludere l'idea di trasportare in modo automatico l'esito raggiunto per il provvedimento di ammissione al provvedimento di omologa, ché gli stessi non Ric. 2017 n. 07171 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -4- risultano tra loro «comunicabili», in ragione della diversità sia della posizione procedimentale, sia pure della funzione e dei contenuti. 5.- Con diretto e immediato riferimento ai provvedimenti inerenti all'omologa si sono espresse, allo stato, le pronunce di Cass., 1 agosto 2017, n. 19117, di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328 e di Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451. La prima di queste ha valutato di per sé stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano. Le altre due decisione sono andate in contrario avviso, ritenendo invece ammissibile la ricorribilità ex art. 111 nei confronti del provvedimento sul reclamo di quello relativo all'omologa. 6.- A sostegno della soluzione negativa l'ordinanza di Cass. n. 19117/2017 ha posto, essenzialmente, il rilievo che «ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge citata il procedimento di omologazione ... è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. cod. proc. civ.)»;
e, ancor più in particolare, che «in base all'art. 742 cod. proc. civ., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca». In senso contrario la più recente pronuncia di Cass. n. 4451/2018 ha però rilevato come la citata norma dell'art. 12 contenga, in realtà, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall'ordinanza di Cass. n. 19117/2017. La prima è che la stessa fa «affiorare il dubbio se l'applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento Ric. 2017 n. 07171 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -5- N. che decide sul reclamo dell'omologa o se a quest'ultimo non sia invece riservato un destino a sé stante». L'altra è che la norma «sottolinea con forza che, comunque, l'applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sé, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell'effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento». D'altro canto - ha distintamente notato ancora l'ordinanza n. 4451/2018 -, la «recente giurisprudenza di questa Corte non esclude a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisori e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di "giudicato rebus sic stantibus"». 7.- In positivo, l'ordinanza n. 4451/2018 ha ritenuto che, nella procedura di sovraindebitamento, il provvedimento relativo all'omologa risulta dotato sia del requisito della definitività (essendo questo «non altrimenti impugnabile»), sia pure di quello rappresentato dalla decisorietà. Con riferimento a quest'ultimo requisito in particolare, la detta pronuncia - richiamandosi in modo espresso a quella di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073 - ha rilevato come il profilo del carattere contenzioso risulti soddisfatto dalla prescrizione di cui all'art. 10 della citata legge, in specie là dove questa prescrive che il giudice «fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima, ai creditori ... della proposta e del decreto di ammissione». E, altresì, come il requisito inerente alla idoneità del provvedimento di statuire su diritti soggettivi sia soddisfatto da ciò che l'art. 12 della legge in questione Ric. 2017 n. 07171 sez. M1 - ud. 20-03-2018 -6- dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e l'«obbligatorietà» del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura. 8.- Posti questi riscontri, il Collegio deve ancora rilevare che i termini della fattispecie concreta, che risulta oggetto del presente giudizio, non vengono a coincidere in modo compiuto con quelli considerati dalla citata pronuncia di Cass., n. 4451/2018. Nel senso che la presente riguarda un caso di piano del consumatore, mentre l'altra fa riferimento al caso di accordo di ristrutturazione proposto dal debitore. I procedimenti predisposti per questi due situazioni presentano - si viene altresì a constatare - una struttura solo in parte sovrapponibile. E così, in particolare, l'accordo di ristrutturazione passa attraverso una necessaria procedura di «raggiungimento dell'accordo», che non è invece prevista per il piano del consumatore. 9.- Con riferimento alla questione della ricorribilità ex art. 111 Cost. in definitiva non sussistono - con riguardo alla fattispecie tipo qui in oggetto - precedenti interventi di questa Corte che possano stimarsi propriamente in termini. A norma dell'art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., il Collegio rileva, pertanto, di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.
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