Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2019, n. 18045
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sollecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempestivamente).
Sul provvedimento
Testo completo
: o o t n v i e t a m r a g s e r t e n v i l o a t ORIGINALE o u t b i a r g t i l n 18045-2019 b o b c o l e e d t m Oggetto e REPUBBLICA ITALIANA e r t o r i o r s e i t l R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Operazioni u su conto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE corrente postale TERZA SEZIONE CIVILE Asserito carattere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fraudolento delle stesse - Presidente Dott. A ALA -Ipotizzata clonazione Consigliere Dott. S OIERI della Corte "postamat" Consigliere Dott. L R - Ripartizione degli oneri Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI probatori Rel. Consigliere Dott. S G GZZI R.G.N. 13608/2017 Cron. 18045 ha pronunciato la seguente Rep. U.I. SENTENZA sul ricorso 13608-2017 proposto da: Ud. 22/10/2018 in PU MARKEL DEBORAH ALLISON, elettivamente domiciliata ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell'avvocato N P, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente contro 2018 POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale 2494 elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, in ROMA, V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato R A, che la rappresenta e 1 difende unitamente all'avvocato M D M giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 2354/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 22 Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato N P;
udito l'Avvocato R A;
2
FATTI DI CAUSA
1. Deborah Allison Markel, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2354/17, del 10 aprile 2017, della Corte di Appello di Roma, che rigettando il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 6171/13 del Tribunale di Roma ha respinto la - domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierna ricorrente avverso la società Poste Italiane S.p.a., in relazione alla lamentata clonazione della propria carta "postamat".
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver adito il Tribunale capitolino deducendo, in primo luogo, di essere stata coniugata con un cittadino italiano, nonché di aver mantenuto in Italia, anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo un domicilio per la corrispondenza presso la casa dei suoceri, ma anche un conto corrente, aperto nel 2002, presso l'ufficio postale del Comune di Coppito. Deduce, altresì, la ricorrente che nel biennio 2008-2009 ella non si era potuta recare in Italia, essendo pertanto impossibilitata a controllare il proprio conto corrente postale, in ragione di gravi problemi di salute. Tornata, pertanto, in Italia solo nell'agosto del 2009, constatava che sul proprio conto corrente risultavano ammanchi relativi ad operazioni dalla medesima mai eseguite, per complessivi € 59.800,00. Sporta, quindi, denuncia ai Carabinieri, con la quale operava il disconoscimento di tutte le operazioni, fatta eccezione per quattro prelievi, la Markel richiedeva a Poste Italiane l'immediata restituzione delle somme fraudolentemente prelevate da terzi. Sul presupposto di aver custodito ed utilizzato, con diligenza e cautela, la carta "postamat", l'odierna ricorrente assumeva che, ai 3 sensi dell'art 56 del cd. "codice del consumo" sarebbe stato onere di Poste Italiane, per rifiutare la restituzione delle somme "de quibus", provare la difettosa custodia del codice personale o della stessa carta "postamat". Ritenendo, inoltre, sussistente un caso di clonazione, la Markel adduceva a sostegno della propria tesi la circostanza che dagli estratti conto risultavano utilizzi anomali, anche a distanza di poco tempo, in luoghi molto lontani e in diverse città degli Stati uniti, motivo sufficiente a far scattare l'allarme e bloccare immediatamente la carta, come di solito sarebbe uso fare in questi casi. Richiamata, pertanto, anche la normativa dell'Unione Europea prevista per le ipotesi di clonazione degli strumenti finanziari, e segnatamente la Racc. 97/489 CE, l'odierna ricorrente chiedeva, come detto, la restituzione della somma suddetta. La domanda attorea veniva respinta dal Tribunale di Roma, con decisione poi confermata anche dalla Corte capitolina.
3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la Markel, sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo -proposto ai sensi dell'art. 360, comma si deduce violazione e falsa applicazione 1, n. 3), cod. proc. civ. - dell'art. 2697 cod. civ., nonché della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, attuata con d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. Ci si duole di quello che viene definito come il "grossolano errore di diritto" in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, "relativamente alla ripartizione dell'onere della prova". Infatti, "in base alla normativa vigente, non grava sul consumatore l'onere di provare la clonazione o qualsiasi utilizzo fraudolento della propria carta di pagamento". 4 Invero, già la raccomandazione 97/489 della Comunità Europea indicava una soglia limite di responsabilità patrimoniale del cliente utilizzatore, applicabile in difetto di suo dolo o colpa grave. Il medesimo regime è stato riprodotto nella direttiva 2007/64/CE