Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/12/2023, n. 35489

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In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 19/12/2023, n. 35489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35489
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2023/2018 Numero sezionale 5139/2023 Numero di raccolta generale 35489/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto MASSIMO FERRO - Presidente - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO ALBERTO PAZZI - Consigliere - PAOLA VELLA - Consigliere - Ud. 21/11/2023 – CC ANDREA FIDANZIA - Consigliere - R.G.N. 2023/2018 GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2023-2018 proposto da: DE AR e PR BE, rappresentati e difesi dagli Avvocati ELENA STELLA RICHTER, GABRIELE RACUGNO e FABIO NIEDDA ARRICA per procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO FABBRICAZIONI METALLICHE – F.M. S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANPIERO TRONCI per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO n. 18138/2017 del TRIBUNALE DI CAGLIARI, depositato il 2/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1.1. AR SS, dottore commercialista, e ER TI, avvocato, hanno proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della Fabbricazioni Metalliche s.r.l., dichiarato con sentenza del 24/2/2016, contestando il decreto con il quale il Numero registro generale 2023/2018 2 Numero sezionale 5139/2023 Numero di raccolta generale 35489/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 giudice delegato aveva disposto l'esclusione dei crediti in prededuzione dagli stessi vantati per i compensi rispettivamente maturati per aver prestato, in favore della società fallita, la propria opera professionale con la predisposizione di una proposta e di un piano di concordato preventivo e per aver patrocinato il relativo procedimento nonché alcuni giudizi asseritamente funzionali allo stesso.

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafo, ha respinto le opposizioni.

1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento formulata dal Fallimento, in relazione ai fatti che avevano determinato la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, rispetto alle obbligazioni assunte dai professionisti opponenti con il contratto d'opera intellettuale stipulato dagli stessi con la società poi fallita.

1.4. Il tribunale, al riguardo, dopo aver evidenziato che: - “le maggiori e più gravi contestazioni che hanno portato alla revoca della domanda di concordato sono costituite da tre distinte vicende riconducibili al primo comma dell'art. 173 L.F., già segnalate dai commissari giudiziali”;
- “la prima operazione censurata concerne il lease back del 26.10.2012 con il quale FM cedette alla Sardaleasing spa il fabbricato industriale contestualmente ceduto in locazione finanziaria alla società”, che ha, per un verso, sottratto ai creditori “una importante … garanzia, costituita dal fabbricato, sul quale gravavano iscrizioni pregiudizievoli inferiori al valore dell'immobile”, e, per altro verso, generato una liquidità che, in parte, “venne utilizzata dalla FM per rimborsare al socio ed amministratore US un finanziamento appena effettuato in favore della società per euro 600.000,00”;
- “la seconda operazione concerne sempre la Ric. 2018 n. 2023 - Sez.

1 - CC del 21 novembre 2023 Numero registro generale 2023/2018 3 Numero sezionale 5139/2023 Numero di raccolta generale 35489/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 restituzione di un finanziamento al socio e amministratore US dell'importo di euro 314.000,00, avvenuta con quattro pagamenti …”;
- “il US, socio di maggioranza ed amministratore della società all'epoca delle operazioni contestate, contraendo con sé stesso, ha ottenuto la restituzione di finanziamenti effettuati in un periodo in cui sarebbe stato necessario un conferimento”;
- “ciò vale per entrambi i finanziamenti, in quanto avvenuti proprio in concomitanza con l'esplosione delle perdite, artatamente evidenziatesi solo nel 2013 ma in realtà già verificatesi negli esercizi precedenti”, dovendosi ritenere, pertanto, pacifico che “già nel 2012 la società fosse in forte crisi finanziaria”;
- “i prestiti eseguiti dal US” rientrano, pertanto, a pieno titolo tra i finanziamenti previsti dall'art. 2467 c.c., il quale, “sanzionando il tentativo del socio di eludere le norme che regolano l'apporto di capitale di rischio con la postergazione del credito”, intende “evitare che il socio, mediante la concessione di finanza, possa sottrarsi al proprio rischio tipico”;
ha proceduto a “valutare la condotta dei professionisti che, esaminati con scrupolo ed attenzione le scritture contabili, abbiano studiato le operazioni, i suoi risultati economici e i rivoli in cui si è dispersa la liquidità generata”, evidenziando, tra l'altro, che: - “tali operazioni furono senz'altro sottoposte ad attento vaglio da parte dei professionisti proprio perché costituirono l'antecedente logico ed economico della domanda di concordato”;
- “la restituzione dell'importo di € 314.000,00 venne stigmatizzata dall'allora collegio sindacale”, il quale, “nel verbale del 18.09.2013, in relazione al finanziamento di euro 314.000,00, … espresse in maniera chiara ed inequivoca che “tali operazioni sono state poste in essere, univocamente ed esclusivamente, dall'allora Amministratore CO (IO US) che, in qualità di Amministratore, ha disposto la restituzione di Ric. 2018 n. 2023 - Sez.

1 - CC del 21 novembre 2023 Numero registro generale 2023/2018 4 Numero sezionale 5139/2023 Numero di raccolta generale 35489/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 un finanziamento a sé stesso, in qualità di socio”;
- “nello stesso verbale, il collegio sindacale ha definito “scellerata” la decisione dell'amministratore considerandola “in totale violazione, oltre che dei più elementari principi di corretta amministrazione, sui quali il Collegio Sindacale è chiamato a vigilare, anche delle disposizioni previste dagli articoli 2391 e 2467 del Codice Civile”, chiedendo “espressamente al socio IO US di restituire quelle somme indebitamente rimborsate a sé stesso ed invita gli altri amministratori … ad attivarsi rapidamente in tal senso ed a chiedere al Presidente US la restituzione alla società della somma di 314.000 euro”;
- “ciononostante, benché si trattasse di operazioni fatte alla luce del sole già stigmatizzate dal collegio sindacale nei relativi verbali, esse vennero taciute dalla società in sede di predisposizione del piano ed emersero all'attenzione giudiziaria a seguito dei rilievi dei commissari”;
- “più precisamente, la società indicò la realizzazione delle due operazioni … affermando tuttavia che tali operazioni apportarono una importante liquidità destinata al sostenimento dell'attività imprenditoriale mediante il pagamenti di debiti pregressi”;
- “nessun cenno invece è stato fatto alla dispersione di una buona parte della liquidità nella restituzione al socio US di finanziamenti, né all'utilizzo della stessa per il rientro dai debiti garantiti dallo stesso US”;
- “l'integrale omissione non solamente integra l'ipotesi dell'atto in frode, nell'accezione accolta dalla più recente giurisprudenza, ma anche quella della omissione di attivo”;
- “la mancata enunciazione ed esplicazione delle operazioni nel loro significato economico intimo costituisce una espressione della volontà dell'imprenditore di nascondere ai creditori atti pregiudizievoli che hanno determinato una diminuzione della garanzia ed il pagamento preferenziale in favore di alcuni di essi (il socio di maggioranza ed Ric. 2018 n. 2023 - Sez.

1 - CC del 21 novembre 2023 Numero registro generale 2023/2018 5 Numero sezionale 5139/2023 Numero di raccolta generale 35489/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 amministratore)”;
- “sotto altro profilo, l'omissione appare ancor più grave se ragguardata sotto l'aspetto patrimoniale” posto che “omettendo di dare rilievo alle operazioni … l'impresa ha occultato l'esistenza di crediti verso il socio amministratore di importo anche rilevate, derivanti dall'illecito rimborso dei finanziamenti eseguiti in periodo di crisi”;
- “come si è avuto modo di chiarire, tali vicende dovevano costituire senza dubbio patrimonio acquisito di conoscenza da parte dei professionisti, con la conseguenza che l'avere completamente omesso di fare i conti con tali operazioni costituisce una violazione grave degli obblighi da essi assunti”.

1.5. Il tribunale ha ritenuto che, in effetti, questo era “l'aspetto più grave della condotta dei professionisti incaricati, avendo essi eseguito la prestazione in maniera negligente nel momento in cui hanno avallato una proposta ed un piano inficiati da un vizio così grave, nonostante fosse abbondantemente leggibile il senso dell'intera vicenda”, specie per il “rilievo svolto dal collegio sindacale sulla restituzione dell'importo di € 314.000,00, ciò che avrebbe dovuto indurre i professionisti a prudenza ed attenzione”, e che “la completa omissione della vicenda integra pertanto gli estremi del grave inadempimento da parte dei professionisti, in quanto essi avrebbero sin da subito dovuto far rilevare alla società la necessità di far emergere alla luce del sole la complessa operazione economica realizzata dal US e, portando alle conseguenze economico-giuridiche, iscrivere nell'attivo concordatario un credito equivalente alla somma dei rimborsi erogati al US e, in ogni caso, informare i creditori dell'operazione e dei risultati economici che tali operazioni avevano determinato”.

1.6. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che “altrettanto caratterizzata da gravità è la svista commessa dai professionisti Ric. 2018 n. 2023 - Sez.

1 - CC del 21 novembre 2023 Numero registro generale 2023/2018 6 Numero sezionale 5139/2023 Numero di raccolta generale 35489/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 nel trattamento del credito vantato, sempre dal US, per euro 1.527.247,03 indicato come chirografario nella prima proposta con previsione di soddisfacimento nella misura del 30%”, evidenziando che: - “a fronte

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