Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24370

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24370
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C R nata a Vibo Valentia il 23/11/1966;
avverso la sentenza del 10/09/2021 del tribunale di Vibo Valentia;
udita la relazione svolta dal Consigliere G N ;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa F C che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 settembre 2021, il tribunale di Vibo Valentia condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda C R, in ordine al reato di cui agli artt. 54 1161 cod. nav.

2. Avverso tale sentenza C, R, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo cinque motiv) di impugnazione.

3. Deduce con il primo vizi ex art. 606 conima 1 lett. b) cod. proc. pen. Il tribunale avrebbe violato gli artt. 822 cod. civ e 28 RD 30/03/1942 n. 327 perché l'immobile relativo al ristorante "La Nave" non insisterebbe sul lido del mare, sulla spiaggia o negli altri luoghi integranti beni demaniali. Il tribunale non avrebbe poi considerato che ai sensi dell'art. 32 del R.D. citato, in casi incerti come quelli in esame l'autorità amministrativa accerta i confini demaniali certi con atto amministrativo di delimitazione.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, Il tribunale, da una parte, con riguardo alla occupazione della particella 154 avrebbe ritenuto sufficienti i dati catastali, dall'altra, avrebbe sostenuto l'occupazione di area demaniale in base alle caratteristiche naturali di demanialità che avrebbero i beni interessati. Così integrando una motivazione contraddittoria e mancherebbe un apparato argomentativo in grado di collegare i vari punti della decisione.

5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il tribunale travisato la prova, utilizzando informazioni inesistenti siccome non contenute nel verbale di sequestro e nel materiale fotografico cui il giudice rinvia. Il verbale di sequestro in particolare, non farebbe riferimento a presunte caratteristiche inerenti la demanialità della superficie ritenuta occupata dal manufatto "La Nave", e inoltre diversamente da quanto sostenuto dal tribunale al verbale di sequestro non sarebbe allegato alcun materiale fotografico. Si aggiunge che la prova travisata sarebbe decisiva stante il contrasto tra gli atti processuali richiamati e il provvedimento impugnato.

6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, per travisamento della prova, con riferimento ad un verbale di delimitazione del 1891 - di cui il tribunale non avrebbe considerato l'illegibilità - , ad una istanza della ricorrete del gennaio 2018 rivolta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, una nota di risposta del medesimo, una visura catastale del Comune di Pizzo, una nota dell'Agenzia del demanio, citati in ricorso e che nella sostanza deporrebbero per una incerta determinazione degli spazi demaniali di interesse. Le predette informazioni probatorie sarebbero state trascurate dal tribunale.

7. Con il quinto motivo lamenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si osserva che il fascicolo fotografico citato dal giudice, non facendo parte integrante del verbale di
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