Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2018, n. 14629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2018, n. 14629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14629
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

e Cron.itc 6 2 Rep. Ud. 13.2.2018 SENTENZA sul ricorso n. 1819\2017 proposto da SCILCASSA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (PI 03989900828) in persona del legale rapp.te e Commissario liquidatore p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. S P, elettivamente domiciliata in Roma al Corso Italia n. 29 presso lo studio dell'avv. M B

- ricorrente -

contro

M D, L S,

SLVESTRI

Carmela Regina, nella qualità di Commissari Liquidatori della società A.I.S.A. s.r.l. in amministrazione straordinaria (PI 00133610873), rapp.ti e difesi per procura in calce al controricorso dagli avv. U I ed E M, elettivamente domiciliati presso io studio del primo in Roma alla v. F Ci n. 21

- controricorrente -

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECNOMIC (CF 80230390587), in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12

- controricorrente -

contro

ASSUNTORE CSTANZO s.r.l. con socio unico, FALLIMENTO AISA s.r.I., in persona dei curatori,

CSTANZO

Giuseppe nella qualità di liquidatore di Zeutron s.p.a., BUSNESS PARTNER ITALIA società consortile p.a., in qualità di procuratore di BNP Paribas, ITALFONDIARIO s.p.a., INNOVEST s.p.a., RIZZANI ECCHER s.p.a.

- intimati -

avverso il decreto n. 6030 del 2016 della Corte di Appello di Catania, depositato il 20 dicembre 2016;
sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2018 dai relatore dr. Aldo Ceniccola;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo Con decreto del 20.12.2016 la Corte di Appello di Catania, decidendo sul reclamo proposto da Assuntore Costanzo s.r.l. ed A.I.S.A. s.r.l. in amministrazione straordinaria, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania non omologava la proposta di concordato avanzata dal primo e dichiarava fallita la seconda, revocava la dichiarazione di fallimento e confermava nel resto il provvedimento impugnato. Osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che il Tribunale aveva errato nel dichiarare il fallimento della società in amministrazione straordinaria contestualmente al rigetto dell'omologazione del concordato e senza attendere i sei mesi, dalla definizione negativa della soluzione concordataria, al cui decorso l'art. 8, comma 3, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011 subordina la possibilità di procedere alla conversione, anche d'ufficio, nel fallimento. Premesso infatti che la norma andrebbe interpretata nel senso di consentire la conversione in fallimento in tutti i casi nei quali la procedura di amministrazione straordinaria, retta dalla legge n. 95 del 1979, non si chiuda mediante concordato ex art. 214 1.fall. e dunque anche nel caso in cui l'assuntore sia stato individuato ma il concordato non sia stato omologato (come nel caso in esame), fondato era il reclamo nella parte in cui sosteneva che la conversione potesse essere disposta solo dopo il decorso di sei mesi dalla definizione, in senso negativo, della soluzione concordataria, essendo il rispetto di quel termine diretto a consentire per un verso ai commissari di porre in essere l'ultimo tentativo volto alla liquidazione delle attività e dunque a chiudere l'amministrazione straordinaria in modo più rapido rispetto alla conversione in fallimento, e dall'altro a permettere al Tribunale di effettuare anche d'ufficio nell'interesse creditorio un'ultima verifica della possibilità di un'utile prosecuzione della procedura. La Corte riteneva fondato anche l'ulteriore motivo di reclamo secondo cui in ogni caso il Tribunale, nel convertire l'amministrazione straordinaria in fallimento, avrebbe omesso, violando l'art. 71, comma 1, d. Igs. n. 270 del 2011, di sentire previamente i commissari liquidatori, il Mise ed il legale rappresentante della A.I.S.A. s.r.I., in quanto il loro coinvolgimento era avvenuto esclusivamente nella fase di omologazione della proposta concordataria e non in relazione alla possibile conversione della procedura amministrativa in fallimento. La Corte, infine, osservava che l'irregolarità rilevata dal Tribunale, riguardo all'autorizzazione al deposito della proposta di concordato rilasciata dal Mise senza aver prima sentito il comitato di sorveglianza, e che aveva determinato la disapplicazione dell'autorizzazione illegittima, non sussisteva, in quanto da un lato veniva in rilievo un vizio non invalidante e dall'altro la disapplicazione operata dal Tribunale si risolveva in un indebito sindacato diretto sull'atto amministrativo non impugnato innanzi al Tar.Avverso tale decreto la Sicilcassa s.p.a., in I.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi;
resistono i commissari liquidatori della A.I.S.A. s.r.l. ed Il Ministero dello Sviluppo Economico mediante controricorso. I primi due hanno depositato memorie
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