Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/1988, n. 6571
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La disposizione dell'art. 3, primo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576 (sulla riforma del sistema previdenziale forense), secondo la quale la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori, va interpretata nel senso che l'iscrizione predetta in tanto può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata all'Esercizio dell'attività professionale - e, di conseguenza, all'iscrizione all'albo professionale, che di tale Esercizio costituisce il presupposto - con la conseguenza che tale effettività dell'iscrizione condiziona l'efficacia stessa della correlativa contribuzione, in quanto che il versamento dei contributi in Mancanza della detta effettività d'iscrizione non è utile ai fini del compimento del trentacinquennio di contribuzione ed attribuisce a colui che l'ha eseguito solo il diritto ad ottenere il rimborso delle somme versate (art. 22, ultimo comma, della stessa legge).*