Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/12/2021, n. 47138

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 28/12/2021, n. 47138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47138
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BESLEAGA VICTOREL nato il 28/11/1975 avverso la sentenza del 06/10/2019 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6/10/2020, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato V B alla pena di 500 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., per avere, per petulanza o altro biasimevole motivo, recato molestia a G D in luogo pubblico o aperto al pubblico e segnatamente: a) per averlo insultato con insistenza e guardato «con fare cattivo», con condotte ripetute, quando lo incontrava per la strada;
b) per avere riferito a L L, proprietario dell'immobile condotto in locazione da D, presso il negozio di autoricambi dello stesso, luogo aperto al pubblico, che la persona offesa era pericolosa, che deteneva droga in casa, inducendo L a invitare D a lasciare la casa di sua proprietà e quest'ultimo ad abbandonarla;
fatti commessi in Terme Vigliatore (ME), sino al 18/3/2015. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso B, per mezzo del difensore di fiducia, avv. F B, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 191, 512 e 512-bis cod. proc. pen., per avere il Giudice disposto, all'udienza del 12/3/2019, la lettura della querela e delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla persona offesa, ritenendo «non possibile l'esame dibattimentale», nonostante l'opposizione della difesa. Tuttavia, l'acquisizione e utilizzazione di tali atti sarebbe illegittima, atteso che non sarebbe stato precisato se la lettura degli atti e la successiva acquisizione sia stata disposta ai sensi dell'art. 512 o 512-bis cod. proc. pen.;
che nessuna documentazione comproverebbe siffatta impossibilità, essendosi i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore limitati a stilare un mero verbale di vane ricerche e non avendo i contatti telefonici con il Consolato della Romania a Catania consentito di acquisire informazioni rilevanti;
e che, anzi, la persona offesa avrebbe ricevuto regolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, attestata dal verbale d'udienza del 12/3/2019, mancando di comparire dinnanzi al Tribunale per l'udienza fissata.
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