Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 370
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Dal diritto "primario" al sepolcro - consistente nel diritto ad essere seppellito o a seppellire altri in un dato sepolcro - si distingue quello "secondario" dei parenti ad accedere alla sepoltura del proprio congiunto e ad opporsi a qualsiasi trasformazione idonea ad arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alle sue spoglie; quest'ultimo costituisce esplicazione della personalità e della libertà religiosa dell'individuo (tutelata dagli artt. 2, 13 e 19 Cost.) e dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto a una donna il risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della cremazione, successiva alla riesumazione, dei resti del padre, in assenza del consenso richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. g, della l. n. 130 del 2001).
Sul provvedimento
Testo completo
37 0/23 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Oggetto Presidente RESPONSABILITA' GIACOMO TRAVAGLINO CIVILE GENERALE PASQUALE GIANNITI Consigliere IRENE AMBROSI Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere -EST. Ud. 11/11/2022 PU MARILENA GORGONI Consigliere Cron. 370 R.G.N. 25848/2019 SENTENZA sul ricorso 25848/2019 proposto da: AFC Torino Spa in persona della Dott.ssa Michela Favaro, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Finocchiaro Antonio;
-ricorrente -
contro
IZ TA, elettivamente domiciliata in Roma Via Pasubio, 15 presso lo studio dell'avvocato Mungo Stefano, rappresentata e difesa dall'avvocato Basso Eva;
-controricorrente - утисив 2022 1814 avverso la sentenza n. 200/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2022 da CRICENTI GIUSEPPE;
Fatti di causa
TA IZ convenne in giudizio l'AFC Torino s.p.a. (concessionaria e titolare di affidamento diretto, da parte del Comune di Torino, dei servizi cimiteriali di sepoltura e di movimentazione defunti), per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della cremazione dei resti del padre, successiva alla riesumazione, che assumeva avvenuta in violazione della normativa vigente;
dedusse che né lei, né la madre (all'epoca ancora vivente), né la sorella erano state informate della cremazione in quanto l'AFC si era limitata a trasmettere una raccomandata alla sola attrice, che non l'aveva ricevuta in quanto era stata inviata (senza alcuna preventiva verifica anagrafica) all'indirizzo riportato nella fattura relativa alle spese di sepoltura, che non era più -da anni- quello effettivo della destinataria;
aggiunse che, ove fossero stati informati, i familiari del defunto avrebbero optato per una nuova inumazione, anziché per la cremazione;
il Tribunale di Torino accolse la domanda e liquidò il danno dell'attrice in 5.300,00 euro;
provvedendo sul gravame della AFC, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza (salvo ridurre il risarcimento a 2.500,00 euro) rilevando -fra l'altro- che: la disciplina applicabile in relazione alle possibilità di procedere alla cremazione della salma esumata (e non ancora completamente scheletrizzata) è rinvenibile, in primo luogo, nell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), dettato in riferimento alla cremazione del cadavere dopo il decesso (in alternativa alla inumazione o alla tumulazione), ma da ritenere applicabile anche a quella dei resti umani rinvenuti in sede di esumazione, come si desume dall'art. 3, comma 6 $2 لم تمتع D.P.R. n. 254/2003 che, nell'escludere, per i resti umani, l'applicazione dei commi 4 e 5 del predetto art. 79, fa evidentemente salva l'applicazione dei commi primo e secondo, prevedenti la necessità di una volontà espressa (in vita) dal defunto o, dopo il decesso, dal coniuge o (in difetto) dai parenti più prossimi;
in tal senso dispone anche l'art. 3, lett. g) della I. n. 130/2001 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”), ai sensi della quale "l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lett. b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”;
«sebbene non siano stati emanati i decreti attuativi» dei principi espressi dall'anzidetto art. 3 (il cui comma primo prevede l'adozione di un regolamento entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge), «la disposizione prevista dalla lett. g) trova immediata applicazione, sia ove la si consideri norma interpretativa di disposizione previgente e cioè degli artt. 79 DPR 285/90 e 3 comma 6 DPR 354/03, sia, come preferibile, trattandosi di disposizione che ha efficacia precettiva, a prescindere dall'emanazione di una norma di dettaglio, che sul punto non è necessaria disciplinando compiutamente la materia»;
l'anzidetto art. 3 della I. n. 130/2001 prevede pertanto la necessità di un consenso espresso da parte dei familiari che può essere sostituito da una pubblicazione di avviso nell'albo pretorio soltanto in caso di loro irreperibilità;
al riguardo, «l'appellante non ha provato che la comunicazione personale non era possibile (avendo sempre affermato per contro che non era necessaria), né che fosse particolarmente gravosa», mentre «la comunicazione per pubblici proclami ovvero attraverso i quotidiani (comunicazione effettivamente effettuata da AFC) non è idonea a consentire di ritenere un soggetto irreperibile», a nulla rilevando «che le stesse siano state previste dal Regolamento Comunale e da Circolari Ministeriali, trattandosi di fonti sotto ordinate alla legge ed in quanto tali non idonee a derogare alla norma primaria» (tanto più che l'idoneità di tali forme di pubblicità ad avvisare gli interessati che verranno effettuate le estumulazioni e le esumazioni dipende 3 grucul dal fatto che per tali procedure non è previsto alcun consenso da parte degli interessati);
atteso pertanto che, «per poter procedere alla cremazione dei resti mortali [...] la norma richiede il consenso espresso dei famigliari, tranne nei casi di loro irreperibilità», «nel caso in cui, ricevuta la comunicazione, la parte si disinteressi, l'amministrazione non potrà procedere alla cremazione dei resti mortali, in quanto il disinteresse non equivale a consenso», con la conseguenza che, «nel caso di disinteresse dei famigliari, si dovrà procedere ad una nuova inumazione»;
atteso che, nel caso di specie, «l'appellante non ha dimostrato di aver informato i soggetti che dovevano esprimere il consenso [...], deve ritenersi provata la condotta illecita di Afc»;
ha proposto ricorso per cassazione l'AFC Torino s.p.a., affidandosi a tre motivi (il terzo articolato sub 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5, oltreché sub 3.4, ove è dedotta una questione di legittimità costituzionale);
ha resistito la IZ, con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c.. alla udienza del 9.11.2021, ma poi rinviata per essere trattata in pubblica udienza. Le parti hanno nuovamente illustrato le loro ragioni con memorie. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione §.- Il primo motivo (III.1) denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 254/2003: la ricorrente assume che la norma dell'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria concerne esclusivamente la cremazione