Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2023, n. 15907

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/06/2023, n. 15907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15907
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21731/2015R.G. proposto da I s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Libertà n. 13 , presso lo studio dell’avv. A G, rappresentata e difesa dall’av v. A Fgiusta procura speciale a margine del ricorso;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
–intimata – e

contro

Agenzia delle entrate -Direzione provinciale di Massa Carrara, in persona del Direttore pro tempore, e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;
–intimati – Oggetto: Tributi- Ricorso cumulativo e collettivo - Questioni.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 243/01/15, depositata il 9 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G M N. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M , che ha concluso per l’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 243/01/15 del 09 /0 2 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Toscana ( di seguito CTR) , in riforma della sentenza n. 59/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (di seguito CTP) e in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE), dichiarava inammissibile il ricorso originario proposto d a I s.r.l. ed I Immobiliare s.r.l. avverso numerosi avvisi di accertamento notificati alle due società per IRES, IRAPe IVA relative agli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010. 1.1. La CTRmotivava l’accoglimento dell’appello di AE evidenziando che il ricorso originariamente proposto dalla due società era cumulativo e collettivo, involgendo distinti soggetti e distinti atti impositivi, ed era, quindi, inammissibile.

2. I s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidatoa sei motivi .

3. AE e il Ministero dell’economia e delle finanze non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimati.Cons. est. G.M. Nonno

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del Ministero delle finanze.

1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l'Agenzia delle dogane, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero delle finanze (Cass. n. 1462 del 23/01/2020;
Cass. n. 1550 del 28/01/2015).
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