Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2015, n. 18308
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In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza.
Sul provvedimento
Testo completo
2 2 ORIGINALE - 1 18308/2 015 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento danni da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sinistro stradale TERZA SEZIONE CIVILE causato da veicolo non Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: identificato - F.G.V.S. - - Presidente Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI Indennizzabilità del sinistro Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO provocato da veicolo Consigliere - Dott. ULIANA ARMANO rimasto non identificato Rel. Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO per colpa del Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO danneggiato -Rinvio ha pronunciato la seguente pregiudiziale alla Corte SENTENZA di Giustizia -Necessità sul ricorso 14739-2012 proposto da: Esclusione Fondamento VUERICH ELEONORA [...], elettivamente R.G.N. 14739/2012 domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo 1.18308 Cron. studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rep. ②.l. ALESSANDRO GRACIS giusta procura a margine del Ud. 16/04/2015 PU ricorso;
2015
- ricorrente -
955
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti Dott. GIACOMO NURRA e Dott. MAURO 1 MONTAGNINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RICCI giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in MILANO del 29/01/2010 rep. n. 6352;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 199/2011 del TRIBUNALE DI TREVISO SEDE DISTACCATA DI CONEGLIANO, depositata il 17/06/2011 R.G.N. 881/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO GRACIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore RUSSO che ha Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI concluso per il rigetto del ricorso. 2 MONTAGNINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RICCI giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in MILANO del 29/01/2010 rep. n. 6352;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 199/2011 del TRIBUNALE DI TREVISO SEDE DISTACCATA DI CONEGLIANO, depositata il 17/06/2011 R.G.N. 881/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO GRACIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17/6/2011 il Tribunale di Treviso ha respinto il gravame interposto dalla sig. LE VU in relazione alla pronunzia G. di P. Conegliano n. 195/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Assicurazioni Generali s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Conegliano 1'11/2/2000, verso le ore 19,40, in via Fenzi, а seguito di tamponamento dell'autovettura Opel Corsa di cui era alla guida da parte di autoveicolo rimasto non identificato. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la VU propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso società Assicurazioni Generali s.p.a., che ha presentato anche memoria. presentato osservazioni Il difensore della ricorrente ha scritte ex art. 379, ult. CO., c.p.c., chiedendo che se la proposta dell'Ill.mo Proc. Generale, di non riconoscere la qualifica di vittima a chi si sottragga al dovere giuridico ( non scritto ) di annotarsi il numero di targa ( di chi si sia fermato e poi ripartito senza declinare le proprie generalità ), dovesse riconosciuta come conforme al diritto italiano ( art. 19essere lett. a L. 990/1969 e successiva sua trasfusione nel codice delle assicurazioni >>> venga disposta la remissione del presente processo alla Corte di Giustizia europea ex art. 267 comma 3 (rinvio pregiudiziale obbligatorio) per verificare la 3 compatibilità di tale nomofilachia interna con il VI Considerando della 2^ Dir. Auto ( 1984/5/CE ) che consente l'esclusione dell'indennizzo a carico dell'org... interno solo nel caso dei sinistri -non fraudolenti- con danni a cose ) e con 1'art. 1 co. 4 della citata direttiva ( poi trasfuso nell'art. Dir. 2009/103>>. ... MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione>> dell'art. 19 L. n. 990 del 1969, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia motivazione incongrua ed illogica>> su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello l'abbia erroneamente preso tempestivamente nota della ritenuta in colpa per non aver targa dell'autoveicolo antagonista, benché il conducente si fosse fermato e fosse sceso dall'autovettura per constatare i danni, considerazione le proprienon avendo al riguardo tenuto in condizioni psicofisiche conseguenti al sinistro, laddove non normativamente richiesto da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza>>. I motivi del ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli 4 espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c.- proposto;
dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione relazione al motivo come delle considerazioni che, in espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ). Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro- l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme о principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità о dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 ). Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. è tuttavia indispensabile in modo