Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2023, n. 22691

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2023, n. 22691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22691
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se e le conclusioni del PG

LUIGI ORSI RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 16/1/2023, il Tribunale di Messina, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di riesame proposta nell'interesse di UR IO avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Iribunale di Messina in data 7/11/2022. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Erronea applicazione della legge penale;
manifesta violazione del diritto di difesa;
violazione dell'art.

5.4 della Cedu. Il collegio, lamenta la difesa, ritiene che l'istanza di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., proposta dalla difesa tecnica dell'indagato sia inammissibile per essere stata presentata oltre il termine perentorio di 10 giorni previsto dal suddetto articolo, il quale veniva a scadenza il 29/12/2022. La dichiarazione d'inammissibilità che si impugna ha fortemente pregiudicato il ricorrente, il quale in tal modo non ha beneficiato di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della custodia cautelare. Il provvedimento sarebbe contrario ai principi contenuti negli articoli 5§3, 5§4, 6§1, 6§3 lett. b) e c) e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Le doglianze del ricorrente rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 5 della citata convenzione, che garantisce a qualsiasi persona arrestata il diritto di presentare un ricorso innanzi a un tribunale ("Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima"). I giudici fanno astrattamente riferimento al principio della «unicità del diritto all'impugnazione», ritenendo che dovesse essere il difensore d'ufficio a dover presentare istanza di riesame nei termini. Tuttavia, ove l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. fosse stata presentata dal difensore di ufficio nel termine ad egli concesso, il ricorrente non avrebbe mai avuto contatti con l'avvocato nominato d'ufficio, stante il suo status di latitante, ignorandone persino l'esistenza fino al momento in cui ebbe a consegnarsi spontaneamente in data 2/1/2023. Ne consegue che egli non avrebbe potuto far valere le proprie argomentazioni nei confronti della decisione privativa della libertà. Seguendo, dunque, l'iter argomentativo del Tribunale del riesamei la procedura relativa al controllo sulla legittimità della detenzione del UR si sarebbe dovuta svolgere senza contradd ittorio. In virtù dell'articolo 5 della citata Convenzione, le persone arrestate o detenute hanno diritto ad una verifica del rispetto delle esigenze procedurali e di merito necessarie alla «regolarità» e «legittimità» del provvedimento (si veda, tra le molte, BR e altri c. Regno Unito del 29 novembre 1988). Tale analisi deve potersi concludere, in breve termine, con una decisione che ponga fine alla detenzione se la stessa si riveli essere illegittima. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli devono essere interpretate in modo tale che i diritti in essi sanciti non siano teorici e illusori, ma concreti ed effettivi (si vedano, tra altre, Artico c. Italia, 13 maggio 1980;
Schops c. Germania, n. 25116/94). Una possibilità di ricorso, ai sensi dell'articolo 5§4 della Convenzione, deve essere sempre garantita con un grado di sufficiente certezza, poiché, in caso contrario,

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