Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/1987, n. 8145
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L'Esercizio delle mansioni di responsabile della Sezione pegni da parte del dipendente bancario comporta l'attribuzione al medesimo della qualifica di funzionario, non potendo dette mansioni essere per legge (art. 10 legge 10 maggio 1938 n. 745 ed art. 32 R.d. 25 maggio 1939 n. 1279) assegnate ad un dipendente di categoria inferiore e non rientrando il conferimento della qualifica di funzionario, in relazione all'Esercizio delle stesse, fra le promozioni suscettibili, secondo la contrattazione collettiva per i dirigenti ed i funzionari della cassa di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria, di valutazione discrezionale dell'istituto di credito datore di lavoro.*