Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2023, n. 37711
Sentenza
23 maggio 2023
Sentenza
23 maggio 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza.
Sul provvedimento
Testo completo
377 11 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1685/2023 - Presidente - GERARDO SABEONE UP - 23/05/2023 - Relatore - EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 577/2023 ROSSELLA CATENA ANGELO CAPUTO DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BE UC nato a [...] il [...] BE JE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato Sorana, dopo aver lungamente argomentato alcuni motivi del ricorso depositato insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti delle imputate, alla pena di giustizia per più reati di furto in abitazione, aggravati dall'approfittamento di condizioni personali di minorata difesa e dalla destrezza, compiuti tra Aprile e Giugno 2013. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata DO IA, dichiarata responsabile per i capi a), c) d), tramite il difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp.
1.Col primo lamenta la mancata dichiarazione della prescrizione del delitto di cui al capo c), contestato nella forma del tentativo, ragion per cui, nonostante la presenza di due aggravanti, sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, emessa il 22.7.2022. 2.Tramite il secondo motivo si deduce la violazione dell'art 512 cpp, poiché nel giudizio di merito si erano acquisite le dichiarazioni rese in indagine dalle persone offese, in seguito al loro decesso ma, a causa dell'età avanzata delle stesse quando le avevano rese, mancherebbe il requisito dell'imprevedibilità circa l'impossibilità della loro ripetizione;
si assume che l'inerzia della Procura, che non aveva espletato incidente probatorio, si era riflessa negativamente sul pieno esercizio del diritto di difesa.
3. Nel terzo motivo ci si duole si duole della violazione del principio del contraddittorio e dell'art 6 Cedu, poiché la responsabilità era stata accertata in base alle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese, dichiarazioni che, anche se legittimamente acquisite a causa del decesso dei dichiaranti, non potrebbero essere poste a fondamento in modo esclusivo o significativo della responsabilità.
4.Col quarto motivo si prospetta la violazione dell'art 625 nr 4 cp e la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta aggravante dell'art 61 nr 5 cp, che nella visione della difesa - sarebbero incompatibili;
per altro verso si censura l'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, fondata esclusivamente sull'età avanzata delle persone offese. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata DO EN, dichiarata responsabile per i capi c) e d), tramite il difensore fiduciario, articolando otto motivi, qui sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp.
5.Col primo deduce l'inosservanza dell'art 157 cp per l'omessa dichiarazione della prescrizione del tentativo di furto di cui al capo c), maturata prima della sentenza di appello.
6.Nel secondo si duole delle violazione dell'art 23 bis Legge 176/2020 e del diritto di difesa, per il rigetto dell'istanza di trattazione orale, che la ricorrente considera tempestivamente proposta in quanto insita nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi professionali, che la Corte di appello aveva accolto, fissando la trattazione del processo in forma scritta ma negando la trattazione orale per l'assenza di tempestiva istanza.
7. Tramite il terzo motivo si deduce vizio di motivazione illogica e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destrezza in relazione al furto di cui al capo c). La sentenza impugnata l'aveva ravvisata nella condotta delle ricorrenti che avrebbero fatto ingresso 1 nell'abitazione con una scusa ma i risultati processuali, di cui la pronunzia di primo grado aveva dato atto, erano diversi, risultando che le donne erano entrate nella casa approfittando delle chiavi lasciate nella toppa dell'uscio dalla persona offesa;
la condotta sulla quale era fondata la ritenuta aggravante, quindi, era inesistente.
8. Col quarto motivo - collegato al precedente - ci si duole dell'errata applicazione di legge sempre in punto del medesimo capo di imputazione e della medesima aggravante, che sarebbe inconfigurabile in assenza di un'azione repentina di impossessamento della res furtiva.
9. Nel quinto motivo si deducono vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa per i capi c) e d), poiché i Giudici del merito avrebbero allo scopo valorizzato esclusivamente l'età della persona offesa, da sola insufficiente allo scopo secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte. Nelle fattispecie concrete quanto al capo c) si rappresenta che la persona offesa CI si era dimostrato lucido nell'affrontare le imputate mentre per l'episodio di cui al capo d) la persona offesa PA, oltre a mostrarsi lucido, aveva esibito anche vigore fisico. 10. Tramite il sesto motivo si eccepisce l'errata applicazione di disposizioni processuali e vizi motivazionali quanto ai riconoscimenti fotografici acquisiti agli atti, in assenza di elementi necessari a valutare l'attendibilità del riconoscimento. Il mancato esame dei testi/persone offese aveva impedito al giudice di saggiarne l'attendibilità; nello stesso senso la difesa evidenzia che neppure erano state descritte le imputate e che il Tribunale, per attribuire valore ai riconoscimenti fotografici, aveva fatto riferimento a cinque riconoscimenti diversi fatti da persone diverse;
si puntualizza che soltanto tre di essi erano riferibili alla ricorrente. 11.Col settimo motivo relativo al solo capo c) · - si lamenta la mancata declaratoria di nullità della ricognizione effettuata dalla persona offesa, alla quale non erano stati dati gli avvisi di legge. 12. Nell'ottavo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve in relazione ai capi c) e d) e delle attenuanti generiche. Per il primo delitto si assume che il tentativo di furto non avrebbe comportato danni e per il capo d) si pone in luce che la motivazione, nel fare riferimento al furto di una pluralità di monili ed al loro valore di migliaia di euro, aveva travisato i dati di prova, poiché l'imputazione fa riferimento al furto di una catenina di poco valore;
la difesa rappresenta che il furto di più gioielli è oggetto dell'imputazione sub a), non ascritta alla ricorrente. Quanto alle attenuanti generiche si deduce che con l'appello erano stati evidenziati più elementi positivi, che la Corte neppure aveva valutato. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG, dr Di Leo, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e l'avvocato Sorana per DO EN ha insistito per l'accoglimento del ricorso 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito si esporranno, essendo per il resto complessivamente infondati.
1.E', in primis, fondato il primo motivo di entrambi gli atti di ricorso, col quale si è lamentata la mancata declaratoria della prescrizione del delitto di tentativo di furto in danno di CI di cui al capo c). Come si annoterà i ricorsi non sono manifestamente infondati ed anzi risulta accoglibile il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di DO IA, ed è, pertanto necessario rilevare la prescrizione del delitto di cui al capo c), ascritto ad entrambe le ricorrenti nella forma del tentativo, ed il cui termine è maturato al 27.11.2021, cioè prima della emissione, a Luglio 2022, della sentenza impugnata, nonostante la contestazione di due aggravanti ex art 625 cp.
1.1. In proposito il Massimo organo nomofilattico ha chiarito da tempo che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e - diversamente da quanto si verifica nel caso in esame neppure dedotta con i motivi di ricorso. " In motivazione si è precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818. 1.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essersi il delitto di cui al capo c) estinto per prescrizione e, di conseguenza, sono assorbiti motivi terzo, quarto e settimo proposti nell'interesse di DO EN, riguardanti esclusivamente detta imputazione, oltre che i motivi quinto, sesto ed ottavo della medesima ricorrente nella parte in cui le doglianze ivi presenti fanno riferimento al medesimo addebito.
2.Passando ad esaminare le altre censure avanzate da DO IA si osserva che appare infondato il secondo motivo, con il quale si è criticata la scelta di acquisire le dichiarazioni delle persone offese, deducendo la violazione dell'art 512 cpp, poiché per l'età avanzata delle stesse persone offese